Art. 12 
 
                   Trasferimento di salma durante 
                     il periodo di osservazione 
 
  1.   Durante   il   periodo   di   osservazione   nell'arco   delle
ventiquattrore e indipendentemente che sia avvenuto l'accertamento di
morte, su richiesta dei familiari o aventi titolo,  il  defunto  puo'
essere  trasferito   dall'impresa   funebre   delegata   al   proprio
domicilio/residenza o di un avente titolo, alla struttura obitoriale,
al deposito di osservazione o alla casa  funeraria  a  seguito  della
certificazione  rilasciata  dal  medico  intervenuto,  dal  direttore
sanitario o suo delegato oppure dal medico curante,  che  escluda  il
rischio  per  la  salute  pubblica.  Tale  certificazione  e'  titolo
sufficiente e valido per eseguire il trasferimento  del  defunto  dal
luogo di decesso al luogo di osservazione. Tali luoghi possono essere
situati anche in Comune diverso all'interno del territorio regionale. 
  2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento di cui al comma  1
comunica tempestivamente all'Uf-ficiale di stato civile e all'ASL del
Comune di decesso e a quello di destinazione la  nuova  sede  ove  la
salma e' stata trasferita. 
  3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione,  il
defunto e' riposto in  contenitore  impermeabile  non  sigillato,  in
condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e  che
comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. 
  4. Qualora la durata del  periodo  di  osservazione  venga  ridotta
procedendo con l'accertamento di morte  effettuato  con  l'esecuzione
dell'elettrocardiogramma, nei tempi e nei modi previsti, su richiesta
dei familiari, la salma puo' essere trasportata con le  modalita'  di
cui al comma 3 verso il luogo prescelto per le  onoranze,  abitazione
privata, casa funeraria, camera mortuaria  per  essere  ivi  esposto,
purche' tale trasporto venga effettuato  all'interno  del  territorio
regionale o, con principi di reciprocita', anche  verso  regioni  con
analoghe disposizioni. 
  5.  Il   trasferimento   della   salma   puo'   essere   effettuato
successivamente  al  termine  delle  ventiquattro  ore  nei  casi  di
prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorita'
giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con  il  Servizio
Sanitario Nazionale, purche' avvenga nell'arco di  tempo  massimo  di
quarantotto ore. 
  6. Il trasferimento della salma puo'  avvenire  eccezionalmente  in
altri luoghi differenti da quelli previsti al comma 1 per il  tributo
di speciali onoranze, previa specifica autorizzazione del Sindaco.