Art. 12 Trasferimento di salma durante il periodo di osservazione 1. Durante il periodo di osservazione nell'arco delle ventiquattrore e indipendentemente che sia avvenuto l'accertamento di morte, su richiesta dei familiari o aventi titolo, il defunto puo' essere trasferito dall'impresa funebre delegata al proprio domicilio/residenza o di un avente titolo, alla struttura obitoriale, al deposito di osservazione o alla casa funeraria a seguito della certificazione rilasciata dal medico intervenuto, dal direttore sanitario o suo delegato oppure dal medico curante, che escluda il rischio per la salute pubblica. Tale certificazione e' titolo sufficiente e valido per eseguire il trasferimento del defunto dal luogo di decesso al luogo di osservazione. Tali luoghi possono essere situati anche in Comune diverso all'interno del territorio regionale. 2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento di cui al comma 1 comunica tempestivamente all'Uf-ficiale di stato civile e all'ASL del Comune di decesso e a quello di destinazione la nuova sede ove la salma e' stata trasferita. 3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione, il defunto e' riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. 4. Qualora la durata del periodo di osservazione venga ridotta procedendo con l'accertamento di morte effettuato con l'esecuzione dell'elettrocardiogramma, nei tempi e nei modi previsti, su richiesta dei familiari, la salma puo' essere trasportata con le modalita' di cui al comma 3 verso il luogo prescelto per le onoranze, abitazione privata, casa funeraria, camera mortuaria per essere ivi esposto, purche' tale trasporto venga effettuato all'interno del territorio regionale o, con principi di reciprocita', anche verso regioni con analoghe disposizioni. 5. Il trasferimento della salma puo' essere effettuato successivamente al termine delle ventiquattro ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorita' giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, purche' avvenga nell'arco di tempo massimo di quarantotto ore. 6. Il trasferimento della salma puo' avvenire eccezionalmente in altri luoghi differenti da quelli previsti al comma 1 per il tributo di speciali onoranze, previa specifica autorizzazione del Sindaco.