Art. 13 
 
                 Rinvenimento di cadavere, di resti 
                       mortali e di ossa umane 
 
  1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di  cadavere,  di
resti mortali o  di  ossa  umane,  chi  ne  fa  la  scoperta  informa
immediatamente il  Comune,  il  quale  ne  da'  subito  comunicazione
all'Autorita' giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ASL.