Art. 13 Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane 1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il Comune, il quale ne da' subito comunicazione all'Autorita' giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ASL.