Art. 16 
 
                           Casa funeraria 
 
  1. Per casa funeraria si intende la struttura gestita  da  soggetti
autorizzati allo  svolgimento  dell'attivita'  funebre,  in  possesso
diretto dei requisiti di cui all'articolo 6,  comma  2,  lettera  a),
nella quale, a  richiesta  degli  aventi  titolo  del  defunto,  sono
ricevute, custodite  ed  esposte  le  salme  ed  i  cadaveri  per  le
attivita' di osservazione, trattamenti conservativi  e  tanatocosmesi
consentiti dalla normativa vigente, la vestizione,  la  composizione,
la custodia,  l'esposizione  del  cadavere,  oltre  le  attivita'  di
onoranze funebri di commemorazione e commiato del defunto. 
  2. In presenza dei requisiti previsti dalla presente legge la  casa
funeraria puo' svolgere la funzione di sala del commiato in  appositi
locali  a  tale  scopo  esclusivamente  adibiti   nell'ambito   della
struttura. 
  3. Il Comune territorialmente competente autorizza tramite SCIA  la
realizzazione e la  gestione  della  casa  funeraria  ed  il  gestore
definisce gli orari di apertura in funzione  dei  servizi  funebri  e
delle condizioni di accessibilita' da garantire. 
  4. Le dotazioni strutturali ed impiantistiche della casa  funeraria
devono  essere  conformi  alle  caratteristiche  igienico   sanitarie
previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture
sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificato nell'atto
di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Provincie  autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  in  materia  di   requisiti   strutturali
tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio  delle  attivita'
sanitarie da parte delle strutture pubbliche  e  private  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione
dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio  delle  attivita'
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), integrate da
quanto previsto dalla presente legge nel modo seguente: 
    a) locale di osservazione o di sosta delle salme; 
    b) camera ardente o sala di esposizione; 
    c) locale per la preparazione dei defunti; 
    d) servizi igienici per il personale; 
    e) servizi igienici per i dolenti; 
    f) sala per onoranze funebri al feretro; 
    g) almeno una cella frigorifera; 
    h) deposito per i materiali; 
    i) sistemi di sorveglianza continuativa,  anche  a  distanza  per
rilevare eventuali  manifestazioni  di  vita  della  salma  posta  in
osservazione. 
  5. Le case  funerarie  non  devono  essere  ubicate  all'interno  e
nell'area di 100 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private,
dalle strutture sociosanitarie e socioassistenziali di  ricovero  con
disponibilita' maggiore di trentacinque posti letto. 
  6. In termini di accessibilita' devono essere consentite  l'entrata
e l'uscita autonome senza interferenze rispetto al  sistema  generale
dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto  l'accesso
esterno separato per i visitatori. 
  7. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture
sanitarie   pubbliche   e   private,   strutture   sociosanitarie   e
socioassistenziali per la fornitura dei propri servizi. 
  8. E' compito del Comune vigilare sull'attivita' di cui al presente
articolo, secondo principi uniformi stabiliti con  normativa  statale
eventualmente integrati con normativa regionale avvalendosi delle ASL
per gli aspetti igienico sanitari. 
  9. Presso le case funerarie possono sostare  per  brevi  periodi  i
feretri  sigillati  in  attesa  del  completamento   del   trasporto,
dell'inumazione,  della  tumulazione  o  cremazione,  anche  dopo  la
celebrazione delle esequie.