Art. 16 Casa funeraria 1. Per casa funeraria si intende la struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attivita' funebre, in possesso diretto dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), nella quale, a richiesta degli aventi titolo del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme ed i cadaveri per le attivita' di osservazione, trattamenti conservativi e tanatocosmesi consentiti dalla normativa vigente, la vestizione, la composizione, la custodia, l'esposizione del cadavere, oltre le attivita' di onoranze funebri di commemorazione e commiato del defunto. 2. In presenza dei requisiti previsti dalla presente legge la casa funeraria puo' svolgere la funzione di sala del commiato in appositi locali a tale scopo esclusivamente adibiti nell'ambito della struttura. 3. Il Comune territorialmente competente autorizza tramite SCIA la realizzazione e la gestione della casa funeraria ed il gestore definisce gli orari di apertura in funzione dei servizi funebri e delle condizioni di accessibilita' da garantire. 4. Le dotazioni strutturali ed impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificato nell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Provincie autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), integrate da quanto previsto dalla presente legge nel modo seguente: a) locale di osservazione o di sosta delle salme; b) camera ardente o sala di esposizione; c) locale per la preparazione dei defunti; d) servizi igienici per il personale; e) servizi igienici per i dolenti; f) sala per onoranze funebri al feretro; g) almeno una cella frigorifera; h) deposito per i materiali; i) sistemi di sorveglianza continuativa, anche a distanza per rilevare eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione. 5. Le case funerarie non devono essere ubicate all'interno e nell'area di 100 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle strutture sociosanitarie e socioassistenziali di ricovero con disponibilita' maggiore di trentacinque posti letto. 6. In termini di accessibilita' devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto l'accesso esterno separato per i visitatori. 7. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private, strutture sociosanitarie e socioassistenziali per la fornitura dei propri servizi. 8. E' compito del Comune vigilare sull'attivita' di cui al presente articolo, secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale eventualmente integrati con normativa regionale avvalendosi delle ASL per gli aspetti igienico sanitari. 9. Presso le case funerarie possono sostare per brevi periodi i feretri sigillati in attesa del completamento del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o cremazione, anche dopo la celebrazione delle esequie.