Art. 19 
 
                  Definizione di trasporto funebre 
 
  1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di  cadavere  o
resti  mortali  dal  luogo  del  decesso  o  di  accertamento  o   di
rinvenimento, fino ai luoghi di sepoltura o di cremazione. 
  2. Il trasporto di cadavere e' eseguito da imprese  che  esercitano
l'attivita'  funebre  attraverso  l'impiego   di   idonei   mezzi   e
sufficiente personale, dal luogo del decesso o  di  osservazione,  al
cimitero o al crematorio,  purche'  riposto  nel  feretro  sigillato.
Nell'attivita' di trasporto sono comprese, previa identificazione del
cadavere e sigillatura del  feretro,  il  prelievo  del  feretro,  il
trasferimento e la sosta per la celebrazione  dei  riti  funebri.  Il
trasporto si conclude con la consegna del feretro per la sepoltura  o
per la cremazione. 
  3. Il trasporto e il seppellimento di  cadaveri,  resti  mortali  e
ceneri sono soggetti ad autorizzazione rila-sciata dal Comune ove  e'
avvenuto il decesso. 
  4.  Per  i  resti  mortali,  le  parti  anatomiche  e  le   ceneri,
precedentemente conferite in un cimitero o per le ceneri affidate  in
ambito domiciliare, l'autorizzazione al trasporto e'  rilasciata  dal
comune del cimitero di competenza. 
  5. Per i trasporti all'estero la verifica e' effettuata dall'ASL di
riferimento  che  puo'  disporre  l'adozione  di  particolari  misure
igienico sanitarie. 
  6. La vigilanza sui trasporti  spetta  al  Comune,  che  si  avvale
dell'ASL relativamente agli aspetti igienico sanitari. 
  7. Il trasferimento dei defunti deceduti  in  struttura  sanitaria,
sociosanitaria  o  socioassistenziale,  dal   reparto   alle   camere
mortuarie interne non costituisce trasporto funebre ed e'  svolto  da
personale della struttura, che non possa essere  messo  in  relazione
con l'attivita' funebre. In caso di esternalizzazione, tale attivita'
e' incompatibile con soggetti che svolgono l'attivita' funebre  o  ad
essi direttamente o indirettamente ricondotta. 
  8. Ogni cadavere, trascorso  il  periodo  di  osservazione  di  cui
all'articolo 11, qualunque sia la  sua  destinazione,  e'  chiuso  in
cassa individuale; la madre e il neonato,  deceduti  in  concomitanza
del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa. 
  9. Il Comune puo' richiedere ai soggetti che esercitano l'attivita'
funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione o tramite
bandi di affidamento: 
    a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o  di  cadavere
nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia  o
disinteresse da parte dei familiari o per altre esigenze  individuate
dal Comune a tutela dell'igiene e della sanita' pubblica; 
    b)  il  servizio  obbligatorio  di   raccolta   e   trasferimento
all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico. 
  10. Nelle ipotesi di cui al comma 9 restano a carico del Comune  la
fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della  tipologia
di trasporto funebre dallo stesso richiesto. 
  11.   Spetta   al   Comune   l'individuazione   dei   criteri   per
l'attestazione di  indigenza,  stato  di  bisogno  della  famiglia  e
disinteresse dei  familiari,  nonche'  la  valutazione  del  tipo  di
servizio da applicare, trattandosi di oneri a suo carico. 
  12. I trasporti di salma  o  cadavere  sono  a  carico  di  chi  li
richiede o li dispone. 
  13. Il trasporto funebre non puo' essere gravato di  alcun  diritto
fisso e le domande e le autorizzazioni al  medesimo  sono  esenti  da
bolli.