Art. 19 Definizione di trasporto funebre 1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso o di accertamento o di rinvenimento, fino ai luoghi di sepoltura o di cremazione. 2. Il trasporto di cadavere e' eseguito da imprese che esercitano l'attivita' funebre attraverso l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, dal luogo del decesso o di osservazione, al cimitero o al crematorio, purche' riposto nel feretro sigillato. Nell'attivita' di trasporto sono comprese, previa identificazione del cadavere e sigillatura del feretro, il prelievo del feretro, il trasferimento e la sosta per la celebrazione dei riti funebri. Il trasporto si conclude con la consegna del feretro per la sepoltura o per la cremazione. 3. Il trasporto e il seppellimento di cadaveri, resti mortali e ceneri sono soggetti ad autorizzazione rila-sciata dal Comune ove e' avvenuto il decesso. 4. Per i resti mortali, le parti anatomiche e le ceneri, precedentemente conferite in un cimitero o per le ceneri affidate in ambito domiciliare, l'autorizzazione al trasporto e' rilasciata dal comune del cimitero di competenza. 5. Per i trasporti all'estero la verifica e' effettuata dall'ASL di riferimento che puo' disporre l'adozione di particolari misure igienico sanitarie. 6. La vigilanza sui trasporti spetta al Comune, che si avvale dell'ASL relativamente agli aspetti igienico sanitari. 7. Il trasferimento dei defunti deceduti in struttura sanitaria, sociosanitaria o socioassistenziale, dal reparto alle camere mortuarie interne non costituisce trasporto funebre ed e' svolto da personale della struttura, che non possa essere messo in relazione con l'attivita' funebre. In caso di esternalizzazione, tale attivita' e' incompatibile con soggetti che svolgono l'attivita' funebre o ad essi direttamente o indirettamente ricondotta. 8. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 11, qualunque sia la sua destinazione, e' chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa. 9. Il Comune puo' richiedere ai soggetti che esercitano l'attivita' funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione o tramite bandi di affidamento: a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari o per altre esigenze individuate dal Comune a tutela dell'igiene e della sanita' pubblica; b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico. 10. Nelle ipotesi di cui al comma 9 restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto. 11. Spetta al Comune l'individuazione dei criteri per l'attestazione di indigenza, stato di bisogno della famiglia e disinteresse dei familiari, nonche' la valutazione del tipo di servizio da applicare, trattandosi di oneri a suo carico. 12. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone. 13. Il trasporto funebre non puo' essere gravato di alcun diritto fisso e le domande e le autorizzazioni al medesimo sono esenti da bolli.