Art. 2 Definizioni 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per: 1) accertamento di morte: la constazione dell'avvenuto decesso effettuato dal medico necroscopo; 2) attivita' cimiteriali: a. gestione delle concessioni cimiteriali; b. tenuta dei registri amministrativi e trasmissione documentale con il comune di riferimento; c. attuazione e custodia dei cadaveri o dei feretri al termine del servizio funebre; d. servizi di tumulazione (deposito all'interno di un loculo), esumazione (estrazione di resti inumati), inumazione (deposito nel terreno), estumulazione (estrazione del feretro del loculo) del cadavere e altre attivita' ad esse propedeutiche o ad esse correlate; e. vigilanza; f. manutenzione del verde; g. traslazione di defunti e dispersione delle ceneri all'interno delle strutture cimiteriali; h. individuazione dello spazio in area cimiteriale per il conferimento dell'ultimo saluto su espressa richiesta degli aventi titolo; 3) attivita' funebre: servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti l'attivita' funebre, in qualita' di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni; b) fornitura di cofani funebri e altri articoli funebri in occasione di un funerale; c) trasferimento di salma e trasporto di cadavere e di resti mortali; d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri ivi compresi gli interventi di tanatocosmesi; 4) avviso di morte: comunicazione al Comune, ove e' avvenuto il decesso, della morte di una persona; 5) cadavere: corpo del defunto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali dopo le ventiquattrore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione; 6) casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, collocata fuori dalle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socioassistenziali, pubbliche o private, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri; 7) denuncia delle cause di morte: redazione della scheda "ISTAT" da pare del medico che ha constatato il decesso; 8) dichiarazione di morte: comunicazione al Comune, ove e' avvenuto il decesso, della morte di una persona da parte di familiari o di chi per essi; 9) feretro: cofano sigillato contenente il cadavere destinato a sepoltura o cremazione; 10) medico necroscopo: medico che accerta la morte redigendo l'apposito certificato previsto dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della 1. 15 maggio 1997, n. 127) e successive modificazioni e integrazioni; 11) periodo di osservazione: periodo durante il quale la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza; 12) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni. Qualora il periodo di inumazione ordinaria sia stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni e' da considerarsi corrispondentemente abbreviato; 13) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattrore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte; 14) sala del commiato: struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attivita' funebre, destinata, su richiesta dei familiari o degli aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi, nonche' a esporre il feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso commiato; 15) tempio laico: struttura all'interno del cimitero o del crematorio, adibita all'esposizione del feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso commiato; 16) trasporto funebre: trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di accertamento o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione; 17) SCIA: segnalazione certificata di inizio attivita', di cui alla legge regionale 3 luglio 2017, n. 15 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di attivita' edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi) e successive modificazioni e integrazioni.