Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui  alla  presente
legge si intende per: 
    1) accertamento di morte: la  constazione  dell'avvenuto  decesso
effettuato dal medico necroscopo; 
    2) attivita' cimiteriali: 
      a. gestione delle concessioni cimiteriali; 
      b.  tenuta   dei   registri   amministrativi   e   trasmissione
documentale con il comune di riferimento; 
      c. attuazione e custodia dei cadaveri o dei feretri al  termine
del servizio funebre; 
      d. servizi di tumulazione (deposito all'interno di un  loculo),
esumazione (estrazione di resti inumati),  inumazione  (deposito  nel
terreno), estumulazione  (estrazione  del  feretro  del  loculo)  del
cadavere e altre attivita' ad esse propedeutiche o ad esse correlate; 
      e. vigilanza; 
      f. manutenzione del verde; 
      g.  traslazione  di  defunti   e   dispersione   delle   ceneri
all'interno delle strutture cimiteriali; 
      h. individuazione dello  spazio  in  area  cimiteriale  per  il
conferimento dell'ultimo saluto su espressa  richiesta  degli  aventi
titolo; 
    3) attivita' funebre: servizio che comprende e assicura, in forma
congiunta, le seguenti prestazioni: 
      a)  disbrigo,  su  mandato,   delle   pratiche   amministrative
pertinenti l'attivita' funebre, in qualita' di  agenzia  d'affari  di
cui all'articolo 115  del  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773
(Approvazione del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza)  e
successive modificazioni e integrazioni; 
      b) fornitura di cofani funebri  e  altri  articoli  funebri  in
occasione di un funerale; 
      c) trasferimento di salma e trasporto di cadavere  e  di  resti
mortali; 
      d) cura, composizione e vestizione di salme e di  cadaveri  ivi
compresi gli interventi di tanatocosmesi; 
    4) avviso di morte: comunicazione al Comune, ove e'  avvenuto  il
decesso, della morte di una persona; 
    5)   cadavere:   corpo   del   defunto   privo   delle   funzioni
cardiorespiratorie  e  cerebrali   dopo   le   ventiquattrore   dalla
constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte
secondo quanto previsto dalla vigente legislazione; 
    6)  casa  funeraria:  struttura  gestita  da   imprese   funebri,
collocata   fuori   dalle   strutture   sanitarie,   socio-sanitarie,
socioassistenziali, pubbliche o private, dagli impianti di cremazione
e dai cimiteri; 
    7) denuncia delle cause di morte: redazione della scheda  "ISTAT"
da pare del medico che ha constatato il decesso; 
    8) dichiarazione  di  morte:  comunicazione  al  Comune,  ove  e'
avvenuto il decesso, della morte di una persona da parte di familiari
o di chi per essi; 
    9) feretro: cofano sigillato contenente il cadavere  destinato  a
sepoltura o cremazione; 
    10) medico necroscopo: medico  che  accerta  la  morte  redigendo
l'apposito certificato previsto  dall'articolo  74  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento  per
la  revisione  e  la  semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato
civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della 1. 15  maggio  1997,
n. 127) e successive modificazioni e integrazioni; 
    11) periodo di osservazione: periodo durante il  quale  la  salma
viene mantenuta  in  condizioni  tali  da  non  ostacolare  eventuali
manifestazioni di vita e durante il quale viene  assicurata  adeguata
sorveglianza; 
    12) resti mortali: esiti dei  fenomeni  cadaverici  trasformativi
conservativi risultanti  dalla  incompleta  scheletrizzazione  di  un
cadavere   per   effetto    di    mummificazione,    saponificazione,
corificazione,  decorso  il  periodo  di   ordinaria   inumazione   o
tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni. Qualora  il
periodo di inumazione ordinaria sia stabilito in misura inferiore, il
termine  di  dieci  anni  e'  da   considerarsi   corrispondentemente
abbreviato; 
    13) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a
ventiquattrore   dalla   constatazione    di    decesso    o    prima
dell'accertamento di morte; 
    14) sala del commiato: struttura gestita da soggetti  autorizzati
allo svolgimento dell'attivita' funebre, destinata, su richiesta  dei
familiari o degli aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia  per
brevi  periodi,  nonche'  a  esporre  il  feretro  sigillato  per  la
celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso commiato; 
    15) tempio  laico:  struttura  all'interno  del  cimitero  o  del
crematorio, adibita all'esposizione  del  feretro  sigillato  per  la
celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso commiato; 
    16) trasporto funebre: trasferimento di cadavere o resti  mortali
dal luogo di decesso o di accertamento  o  di  rinvenimento  fino  al
luogo di sepoltura o di cremazione; 
    17) SCIA: segnalazione certificata di inizio  attivita',  di  cui
alla  legge  regionale  3  luglio  2017,  n.  15  (Adeguamento  della
legislazione  regionale  in  materia  di  attivita'   edilizia   alla
disciplina statale  dei  titoli  abilitativi  edilizi)  e  successive
modificazioni e integrazioni.