Art. 23 Trasporto di ossa e di ceneri 1. Il trasporto di urne cinerarie e di cassette contenenti ossa o resti ossei, non essendovi controindicazioni igienico sanitarie, puo' essere svolto da chiunque ne abbia titolo, con qualunque mezzo, purche' in possesso dell'autorizzazione comunale al singolo trasporto.