Art. 23 
 
                    Trasporto di ossa e di ceneri 
 
  1. Il trasporto di urne cinerarie e di cassette contenenti  ossa  o
resti ossei, non essendovi controindicazioni igienico sanitarie, puo'
essere svolto da chiunque  ne  abbia  titolo,  con  qualunque  mezzo,
purche'  in  possesso   dell'autorizzazione   comunale   al   singolo
trasporto.