Art. 25 
 
                      Prodotti del concepimento 
 
  1. L'ASL rilascia il nulla osta al trasporto,  al  seppellimento  o
alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi
non dichiarati come nati morti dall'Ufficiale dello stato civile, per
i  quali  i  genitori  chiedano  la  sepoltura  nel  cimitero  o   la
cremazione. 
  2. Il trasporto di cui al comma l puo' essere effettuato a cura dei
familiari con mezzi propri attraverso contenitori idonei dal punto di
vista igienico sanitario.