Art. 25 Prodotti del concepimento 1. L'ASL rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'Ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedano la sepoltura nel cimitero o la cremazione. 2. Il trasporto di cui al comma l puo' essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri attraverso contenitori idonei dal punto di vista igienico sanitario.