Art. 3 
 
                       Funzioni della Regione 
 
  1. La  Regione  esercita  funzioni  di  programmazione,  indirizzo,
coordinamento e controllo nelle materie disciplinate  dalla  presente
legge, improntando la  propria  attivita'  alla  semplificazione  dei
procedimenti  amministrativi  e  ai  principi  di  efficacia   e   di
efficienza della vigilanza sanitaria. 
  2. La Giunta regionale, entro centottanta  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge, definisce: 
    a) i requisiti strutturali dei  cimiteri  e  dei  crematori,  dei
rispettivi ambiti di accoglienza e le relative norme gestionali; 
    b) i requisiti delle strutture destinate al  servizio  obitoriale
e, sentite le categorie, le relative norme gestionali; 
    c) il piano regionale di coordinamento per la  realizzazione  dei
crematori da parte  dei  comuni,  anche  in  associazione  tra  essi,
tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di  mortalita'
e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei  cittadini
di  ciascun  territorio  comunale,   nonche'   della   compatibilita'
economico finanziaria; 
    d)  i  requisiti  dei  mezzi  di  trasporto   funebre   e   delle
autorimesse; 
    e)  i  requisiti  strutturali,  gestionali  e   professionali   e
formativi per l'esercizio dell'attivita' funebre; 
    f) le caratteristiche  e  le  modalita'  di  realizzazione  delle
cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri; 
    g) l'elenco delle malattie infettive che  richiedono  particolari
prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione. 
    h) la modulistica unificata da adottare.