Art. 3 Funzioni della Regione 1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attivita' alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia e di efficienza della vigilanza sanitaria. 2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce: a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori, dei rispettivi ambiti di accoglienza e le relative norme gestionali; b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale e, sentite le categorie, le relative norme gestionali; c) il piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalita' e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, nonche' della compatibilita' economico finanziaria; d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle autorimesse; e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali e formativi per l'esercizio dell'attivita' funebre; f) le caratteristiche e le modalita' di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri; g) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione. h) la modulistica unificata da adottare.