Art. 34 
 
                        Diritto di sepoltura 
 
  1. Nei cimiteri devono essere ricevuti: 
    a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone
morte nel territorio del  Comune,  qualunque  ne  fosse  in  vita  la
residenza; 
    b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone
decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; 
    c) i cadaveri, i  resti  mortali,  le  ossa  e  le  ceneri  delle
persone, gia' residenti nel Comune, che hanno  stabilito  la  propria
residenza  presso  strutture  sociosanitarie   e   socioassistenziali
situate fuori del Comune; 
    d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone
non residenti in vita nel Comune e morte fuori  di  esso,  ma  aventi
diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; 
    e) i prodotti del concepimento  e  i  prodotti  abortivi  di  cui
all'articolo 25 e gli arti e le parti anatomiche riconoscibili.