Art. 34 Diritto di sepoltura 1. Nei cimiteri devono essere ricevuti: a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone, gia' residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture sociosanitarie e socioassistenziali situate fuori del Comune; d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25 e gli arti e le parti anatomiche riconoscibili.