Art. 37 
 
                             Tumulazione 
 
  1. La tumulazione del feretro e' la collocazione  dello  stesso  in
loculo avente le caratteristiche definite per esservi conservato  per
un periodo di almeno venti anni. 
  2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la
normativa vigente in materia di concessioni pubbliche. 
  3.  La  realizzazione  di  loculi  areati  e'  ammessa  secondo  le
prescrizioni stabilite dalla Giunta  con  propria  deliberazione,  da
adottare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge.