Art. 37 Tumulazione 1. La tumulazione del feretro e' la collocazione dello stesso in loculo avente le caratteristiche definite per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni. 2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche. 3. La realizzazione di loculi areati e' ammessa secondo le prescrizioni stabilite dalla Giunta con propria deliberazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.