Art. 38 Sepoltura privata nel cimitero 1. Il Comune puo' concedere a privati e ad enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive. 2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali. 3. Non puo' essere fatta concessione di aree pubbliche per sepolture private a persone o a enti con fini di lucro.