Art. 38 
 
                   Sepoltura privata nel cimitero 
 
  1. Il Comune puo' concedere a privati e ad enti l'uso di  aree  per
sepolture individuali, familiari e collettive. 
  2. Alle sepolture private si  applicano  le  disposizioni  generali
stabilite per le inumazioni,  le  tumulazioni,  le  esumazioni  e  le
estumulazioni nelle altre aree cimiteriali. 
  3.  Non  puo'  essere  fatta  concessione  di  aree  pubbliche  per
sepolture private a persone o a enti con fini di lucro.