Art. 42 
 
                 Cappella privata fuori del cimitero 
 
  1. La costruzione delle cappelle private  non  aperte  al  pubblico
previste dall'articolo 340,  secondo  comma,  del  r.d.  1265/1934  e
successive modificazioni e integrazioni, destinate alla sepoltura  di
cadaveri e di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione
a tale uso di cappelle esistenti, e' autorizzata dal Comune,  sentita
l'ASL di riferimento. 
  2. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto  di
proprieta' dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore
a  quella  definita  per  i   cimiteri,   gravata   da   vincolo   di
inedificabilita' e di inalienabilita'.