Art. 42 Cappella privata fuori del cimitero 1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del r.d. 1265/1934 e successive modificazioni e integrazioni, destinate alla sepoltura di cadaveri e di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, e' autorizzata dal Comune, sentita l'ASL di riferimento. 2. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprieta' dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri, gravata da vincolo di inedificabilita' e di inalienabilita'.