Art. 46 Autorizzazione alla cremazione 1. L'autorizzazione alla cremazione e' rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volonta' espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della 1. 130/2001. 2. Per la cremazione di resti mortali non e' necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1. 3. I defunti portatori di pacemaker non alimentati con batterie a radio nuclidi possono essere avviati a cremazione senza procedere al preventivo espianto dello stesso. Qualora risultasse necessario rimuovere il pacemaker dal defunto, tale operazione spetta a personale sanitario che interviene sia a domicilio e casa funeraria sia in ambiente nosocomiale. Al personale sanitario intervenuto per l'espianto del pacemaker spetta il corretto smaltimento del relativo rifiuto.