Art. 46 
 
                   Autorizzazione alla cremazione 
 
  1. L'autorizzazione alla cremazione  e'  rilasciata  dall'Ufficiale
dello stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volonta'
espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa  acquisizione  del
certificato necroscopico, come  previsto  dall'articolo  3  della  1.
130/2001. 
  2. Per  la  cremazione  di  resti  mortali  non  e'  necessaria  la
certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1. 
  3. I defunti portatori di pacemaker non alimentati con  batterie  a
radio nuclidi possono essere avviati a cremazione senza procedere  al
preventivo  espianto  dello  stesso.  Qualora  risultasse  necessario
rimuovere  il  pacemaker  dal  defunto,  tale  operazione  spetta   a
personale sanitario che interviene sia a domicilio e  casa  funeraria
sia in ambiente nosocomiale. Al personale sanitario  intervenuto  per
l'espianto del pacemaker spetta il corretto smaltimento del  relativo
rifiuto.