Art. 48 Consegna e destinazione finale delle ceneri 1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune. 2. A richiesta, l'urna sigillata puo' essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per l'affido familiare o per la dispersione. 3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale rilasciato dal Comune di decesso che, redatto in triplice originale, ne indica la destinazione finale. Un originale del verbale e' consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale e' trasmesso all'Ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo e' consegnato all'affidatario dell'urna. 4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero puo' avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c), o mediante interramento in spazi a cio' destinati. E', altresi', ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati. 5. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna e' conservata e' comunicata all'Ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.