Art. 48 
 
             Consegna e destinazione finale delle ceneri 
 
  1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte  in  apposita
urna  cineraria  ermeticamente  chiusa  con  indicazione   dei   dati
anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune. 
  2. A richiesta, l'urna sigillata puo' essere consegnata agli aventi
titolo per la conservazione in cimitero, per l'affido familiare o per
la dispersione. 
  3. La consegna dell'urna  cineraria  risulta  da  apposito  verbale
rilasciato dal Comune di decesso che, redatto in triplice  originale,
ne indica  la  destinazione  finale.  Un  originale  del  verbale  e'
consegnato al  responsabile  del  servizio  cimiteriale,  il  secondo
originale e'  trasmesso  all'Ufficiale  dello  stato  civile  che  ha
rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo e'  consegnato
all'affidatario dell'urna. 
  4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero puo'  avvenire
mediante collocazione nelle celle di cui all'articolo  30,  comma  2,
lettera c), o mediante interramento in spazi a  cio'  destinati.  E',
altresi', ammessa la  collocazione  all'interno  di  loculi  o  tombe
assieme a feretri di congiunti ivi tumulati. 
  5. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui  l'urna
e' conservata e' comunicata all'Ufficiale dello stato civile  che  ha
rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.