Art. 50 
 
                       Trattamenti particolari 
 
  1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco  di
cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), oppure quando il cadavere e'
portatore di radioattivita', l'ASL  detta  le  prescrizioni  ai  fini
della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento. 
  2. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che
accerta tale circostanza da' tempestiva comunicazione  all'ASL  e  al
Comune.