Art. 50 Trattamenti particolari 1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), oppure quando il cadavere e' portatore di radioattivita', l'ASL detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento. 2. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza da' tempestiva comunicazione all'ASL e al Comune.