Art. 53 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Qualora il gestore del cimitero svolga anche  attivita'  funebre
e' d'obbligo la separazione societaria  con  proprieta'  diverse,  da
attuare entro dodici  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, fatta salva l'eventuale  scadenza  originaria  della  gestione
antecedente a tale data. I crematori che  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge risultano realizzati fuori  dal  cimitero
possono essere mantenuti in attivita'  a  condizione  che  il  Comune
dichiari la relativa area come area cimiteriale. 
  2. Le imprese che esercitano le attivita'  di  cui  all'articolo  6
devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle  disposizioni  regionali
di cui all'articolo 3 entro i termini stabiliti dalle stesse. 
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente  legge,  i  comuni  adeguano  i  propri   regolamenti   alle
disposizioni contenute nella presente legge. 
  4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente
legge, la Giunta regionale emana un regolamento di attuazione al fine
di definire i requisiti dei loculi areati. 
  5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, i  comuni  e  le  ASL  provvedono  alla  creazione  e
diffusione della modulistica uniforme in  tutta  la  Regione  Liguria
adeguando i propri  regolamenti  alle  disposizioni  contenute  nella
presente legge. 
  6. Per tutto quanto non espressamente previsto o  non  diversamente
disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa  derivanti,
continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di  cui
al d.p.r. 285/1990 e successive modificazioni e integrazioni.