Art. 53 Disposizioni transitorie 1. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attivita' funebre e' d'obbligo la separazione societaria con proprieta' diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attivita' a condizione che il Comune dichiari la relativa area come area cimiteriale. 2. Le imprese che esercitano le attivita' di cui all'articolo 6 devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 3 entro i termini stabiliti dalle stesse. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge. 4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana un regolamento di attuazione al fine di definire i requisiti dei loculi areati. 5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le ASL provvedono alla creazione e diffusione della modulistica uniforme in tutta la Regione Liguria adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge. 6. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al d.p.r. 285/1990 e successive modificazioni e integrazioni.