Art. 55 Vigilanza, controllo e sanzioni 1. Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale sull'applicazione della presente legge, mentre si avvale del Dipartimento di Sanita' Pubblica dell'ASL competente per territorio per la vigilanza igienico sanitaria. 2. Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, e quindi procedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia provinciale, i Servizi Veterinari e i Servizi di Igiene dell'ASL competente per territorio. 3. La violazione delle norme contenute nella presente legge comporta, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in essa stabilite. 4. Quando le norme della presente legge dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia associata una sanzione accessoria (obbligo di cessare un'attivita' o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, adempimento alla prescrizione omessa, interdizione dell'attivita' per un determinato periodo) ne deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione. 5. Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per l'adempimento e qualora le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente. In caso di contestazione della violazione mediante notificazione, i termini per l'adempimento si computano a decorrere dalla stessa. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore. 6. Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti, in applicazione e nei termini di cui al comma 5, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico del trasgressore. 7. Il Comune, su proposta dell'ASL territorialmente competente, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunita' e dell'ambiente. 8. Il Sindaco puo' adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme della presente legge, secondo le procedure stabilite dagli articoli 17 e 18 della 1. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni.