Art. 55 
 
                   Vigilanza, controllo e sanzioni 
 
  1. Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura
e la vigilanza in generale sull'applicazione  della  presente  legge,
mentre si  avvale  del  Dipartimento  di  Sanita'  Pubblica  dell'ASL
competente per territorio per la vigilanza igienico sanitaria. 
  2. Provvedono alla vigilanza e al controllo  sull'osservanza  delle
leggi e dei regolamenti generali e locali, e quindi procedendo in via
autonoma  all'applicazione  delle  sanzioni  previste,   la   Polizia
Municipale, i  Carabinieri,  la  Polizia  di  Stato,  la  Guardia  di
Finanza, la Polizia provinciale, i Servizi Veterinari e i Servizi  di
Igiene dell'ASL competente per territorio. 
  3.  La  violazione  delle  norme  contenute  nella  presente  legge
comporta, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema  penale)   e   successive   modificazioni   e   integrazioni,
l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  in  essa
stabilite. 
  4. Quando le norme della presente legge dispongono che oltre ad una
sanzione amministrativa pecuniaria  vi  sia  associata  una  sanzione
accessoria (obbligo  di  cessare  un'attivita'  o  un  comportamento,
rimessa in pristino dei luoghi, adempimento alla prescrizione omessa,
interdizione dell'attivita'  per  un  determinato  periodo)  ne  deve
essere fatta menzione nel verbale  di  accertamento  e  contestazione
della violazione. 
  5. Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non
sia espressamente indicato un termine per l'adempimento e qualora  le
circostanze lo esigano, devono essere  adempiuti  immediatamente.  In
caso di contestazione  della  violazione  mediante  notificazione,  i
termini per l'adempimento si  computano  a  decorrere  dalla  stessa.
L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui
dipende l'agente accertatore. 
  6. Qualora il trasgressore non adempia agli  obblighi  imposti,  in
applicazione e nei termini di cui al comma 5, si  provvede  d'ufficio
all'esecuzione  dell'obbligo  stesso.   In   tal   caso,   le   spese
eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico  del
trasgressore. 
  7. Il Comune, su  proposta  dell'ASL  territorialmente  competente,
adotta i provvedimenti  amministrativi  necessari  ad  assicurare  la
tutela  dell'igiene  pubblica,  della  salute   della   comunita'   e
dell'ambiente. 
  8. Il Sindaco puo' adottare specifiche ordinanze per  garantire  il
rispetto delle norme  della  presente  legge,  secondo  le  procedure
stabilite dagli articoli 17 e  18  della  1.  689/1981  e  successive
modificazioni e integrazioni.