Art. 56 
 
Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore  dei
  servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri. 
 
  1. Ai fini della prevenzione del rischio di contrarre una  malattia
infettiva da parte degli addetti ai servizi autoptici, necroscopici e
di pompe funebri, i servizi  interessati  si  attengono  alle  "Linee
guida per la  prevenzione  del  rischio  biologico  nel  settore  dei
servizi necroscopici, autoptici  e  delle  pompe  funebri"  approvate
dalla Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e
le Province autonome di Trento e Bolzano.