Art. 56 Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri. 1. Ai fini della prevenzione del rischio di contrarre una malattia infettiva da parte degli addetti ai servizi autoptici, necroscopici e di pompe funebri, i servizi interessati si attengono alle "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri" approvate dalla Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.