Art. 9 
 
                    Denuncia della causa di morte 
 
  1. La denuncia della causa di morte di  cui  all'articolo  103  del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1255 (Approvazione del  testo  unico
delle leggi sanitarie) e successive modificazioni e  integrazioni  e'
fatta dal medico curante entro ventiquattro ore dall'accertamento del
decesso. 
  2. Nel caso di decesso senza assistenza medica  la  denuncia  della
presunta causa di morte e' fatta dal medico necroscopo. 
  3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorita'
giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo  di  denuncia
della causa di morte.