Art. 9 Denuncia della causa di morte 1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1255 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modificazioni e integrazioni e' fatta dal medico curante entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso. 2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte e' fatta dal medico necroscopo. 3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorita' giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.