(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/Sez. Gen., Numero Straordinario n. 1, del 28 luglio 2020) L'organo regionale di riesame dei bilanci e rendiconti ai sensi dell'art. 84, decimo comma, dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante «Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige» e successive modificazioni. 1. Alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell'art. 100 le parole: «ai fini della copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti in organico,» sono sostituite dalle seguenti parole: «ai fini della copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti in organico successivamente all'indizione,»; b) all'art. 148-bis sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1, le parole: «alla data di entrata in vigore di questo articolo» sono sostituite dalle seguenti parole: «alla data di approvazione dell'elenco»; 2) al comma 6, le parole: «alla data di entrata in vigore di questo articolo» sono sostituite dalle seguenti parole: «alla data di approvazione dell'elenco di cui al comma 1»; 3) al comma 7, le parole: «Dalla data di entrata in vigore di questo articolo» sono sostituite dalle seguenti parole: «Dalla data di approvazione dell'elenco di cui al comma 1»; c) al comma 1 dell'art. 211 le parole: «in misura non superiore a quella che e' determinata» sono sostituite dalle seguenti parole: «entro limiti minimi e massimi determinati». 2. La misura minima di cui al comma 1, lettera b), si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della deliberazione della giunta regionale che stabilisce i nuovi compensi. La misura minima ha effetto dalla data di esecutivita' della deliberazione del consiglio comunale di adeguamento del compenso da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della giunta regionale nel bollettino ufficiale della regione.