(Pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
  Adige n. 30/Sez. Gen., Numero Straordinario n.  1,  del  28  luglio
  2020) 
 
 
  L'organo regionale di riesame dei bilanci  e  rendiconti  ai  sensi
dell'art. 84, decimo comma, dello Statuto di autonomia  (decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n.  2  recante  «Codice
  degli enti locali della Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige»  e
  successive modificazioni. 
 
  1.  Alla  legge  regionale  3  maggio  2018,  n.  2  e   successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3 dell'art. 100 le parole: «ai fini  della  copertura
dei posti che si  venissero  a  rendere  successivamente  vacanti  in
organico,» sono sostituite dalle  seguenti  parole:  «ai  fini  della
copertura dei posti che si venissero a rendere  vacanti  in  organico
successivamente all'indizione,»; 
    b) all'art. 148-bis sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 1, le parole: «alla data di entrata  in  vigore  di
questo articolo» sono sostituite dalle seguenti parole: «alla data di
approvazione dell'elenco»; 
      2) al comma 6, le parole: «alla data di entrata  in  vigore  di
questo articolo» sono sostituite dalle seguenti parole: «alla data di
approvazione dell'elenco di cui al comma 1»; 
      3) al comma 7, le parole: «Dalla data di entrata in  vigore  di
questo articolo» sono sostituite dalle seguenti parole:  «Dalla  data
di approvazione dell'elenco di cui al comma 1»; 
    c) al comma 1 dell'art. 211 le parole: «in misura non superiore a
quella che e' determinata» sono  sostituite  dalle  seguenti  parole:
«entro limiti minimi e massimi determinati». 
  2. La misura minima di cui al comma 1, lettera b), si applica anche
agli incarichi  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
deliberazione della giunta regionale che stabilisce i nuovi compensi.
La  misura  minima  ha  effetto  dalla  data  di  esecutivita'  della
deliberazione del consiglio comunale di adeguamento del  compenso  da
adottare   entro   sessanta   giorni   dalla   pubblicazione    della
deliberazione della giunta regionale nel bollettino  ufficiale  della
regione.