Art. 10 Utilizzo del fondo istituito dall'art. 12 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 «Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti» e successive modificazioni. 1. Per gli anni 2020-2021, in ragione degli effetti finanziari negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Province possono destinare le risorse del Fondo istituito dall'art. 12 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 e successive modificazioni anche per interventi di sostegno della famiglia e dell'occupazione gia' disposti nell'ambito dei rispettivi ordinamenti provinciali. Per i medesimi anni non trovano applicazione il comma 1 e il secondo periodo del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 4 del 2014.