Art. 7 Modifica dell'art. 1 della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 concernente «Disposizioni in materia di diritto di accesso civico, pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonche' modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori» e successive modificazioni. 1. Nell'art. 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e successive modificazioni le parole «, nonche' per le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), per le aziende dei comuni e dei consorzi di comuni che gestiscono residenze per anziani,» sono soppresse.