Art. 2 
 
                     Applicazione della sanzione 
                      amministrativa accessoria 
 
  1. La sanzione amministrativa accessoria si applica  in  osservanza
dei seguenti principi: 
    a) principio di proporzionalita'  della  sanzione  amministrativa
accessoria rispetto alla violazione commessa; 
    b) valutazione di particolari  circostanze  in  cui  e'  avvenuto
l'illecito, come ad esempio la presenza di  persone,  ai  quali  deve
essere riconosciuto il tempo necessario per lasciare il locale; 
    c) valutazione della gravita' della violazione, che si desume: 
      1)  dall'offensivita'  della  condotta  ovvero   dal   pericolo
conseguente  all'illecito  posto  in  essere  dal  trasgressore/dalla
trasgreditrice; 
      2) dalla modalita' di  compimento  dell'illecito  e  dai  mezzi
utilizzati dal trasgressore/dalla trasgreditrice; 
      3) dal comportamento posto  in  essere  dal  trasgressore/dalla
trasgreditrice prima e dopo la contestazione dell'illecito,  compresa
l'eventuale reiterazione della medesima condotta gia'  contestata  in
precedente occasione. 
  2.  La  sanzione  amministrativa  accessoria   e'   comminata   con
ordinanza-ingiunzione dal Presidente della provincia o da  organo  da
esso delegato ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge  provinciale
23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.