Art. 3 
 
                        Chiusura provvisoria 
                  e sanzione accessoria presofferta 
 
  1. Qualora l'organo accertatore  all'atto  dell'accertamento  delle
violazioni di cui all'art. 1, comma 1, abbia ritenuto necessario, per
impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, disporre
la chiusura  provvisoria  dell'attivita'  o  dell'esercizio  per  una
durata non superiore a cinque giorni ai sensi dell'art. 4,  comma  4,
del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  il  periodo  di
chiusura provvisoria  e'  scomputato  dalla  corrispondente  sanzione
accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. 
  2. Ai  fini  del  riconoscimento  dell'adempimento  della  chiusura
provvisoria ai sensi delle  disposizioni  statali  e  dello  scomputo
dalla  sanzione  accessoria  definitiva  erogata,  e'  necessaria  la
conferma di tale adempimento da parte dell'organo accertatore.