Art. 3 Chiusura provvisoria e sanzione accessoria presofferta 1. Qualora l'organo accertatore all'atto dell'accertamento delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1, abbia ritenuto necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a cinque giorni ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. 2. Ai fini del riconoscimento dell'adempimento della chiusura provvisoria ai sensi delle disposizioni statali e dello scomputo dalla sanzione accessoria definitiva erogata, e' necessaria la conferma di tale adempimento da parte dell'organo accertatore.