(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
              Adige n. 34/Sez. Gen. del 20 agosto 2020) 
 
  Il Presidente della Provincia vista la deliberazione  della  Giunta
provinciale dell'11 agosto 2020, n. 594; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
  1. Il comma 1 dell'art. 52 del decreto del Presidente della  Giunta
provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
  «1.  Fino  all'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento   le
prestazioni di cui agli articoli 19 e 20 vanno concesse in  deroga  a
quanto previsto dalle relative disposizioni, secondo le modalita'  di
seguito previste nei casi  individuati  dal  presente  articolo;  per
domande  presentate  fino  all'entrata   in   vigore   del   presente
regolamento, le prestazioni sono concesse per un massimo di un  mese.
Il medesimo termine vale anche per le restanti disposizioni di cui al
presente articolo.» 
  2. Il comma 9 dell'art. 52 del decreto del Presidente della  Giunta
provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
  «9. In deroga all'art. 32, comma 8, fino all'entrata in vigore  del
presente regolamento la prestazione per il  sostegno  nella  gestione
domestica per i nuclei familiari con figli minori di cui alla lettera
b) del comma 1 del medesimo articolo puo' essere erogata nella misura
massima di duecento ore mensili.» 
  3. Il comma 11 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
  «11.  Fino  all'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  le
agevolazioni tariffarie riferite ai servizi sociali  sono  prolungate
d'ufficio per sei mesi dalla scadenza della domanda, fatta  salva  la
possibilita' di presentare una nuova domanda  nei  casi  previsti  di
peggioramento della situazione economica.».