(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34/Sez. Gen. del 20 agosto 2020) Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'11 agosto 2020, n. 594; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Il comma 1 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento le prestazioni di cui agli articoli 19 e 20 vanno concesse in deroga a quanto previsto dalle relative disposizioni, secondo le modalita' di seguito previste nei casi individuati dal presente articolo; per domande presentate fino all'entrata in vigore del presente regolamento, le prestazioni sono concesse per un massimo di un mese. Il medesimo termine vale anche per le restanti disposizioni di cui al presente articolo.» 2. Il comma 9 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «9. In deroga all'art. 32, comma 8, fino all'entrata in vigore del presente regolamento la prestazione per il sostegno nella gestione domestica per i nuclei familiari con figli minori di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo puo' essere erogata nella misura massima di duecento ore mensili.» 3. Il comma 11 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «11. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento le agevolazioni tariffarie riferite ai servizi sociali sono prolungate d'ufficio per sei mesi dalla scadenza della domanda, fatta salva la possibilita' di presentare una nuova domanda nei casi previsti di peggioramento della situazione economica.».