Art. 2 Organi, domande e garanzie 1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49, sono cosi' sostituiti: «3. Sulle domande per debiti inferiori ad euro 50.000,00 decide il direttore/la direttrice di ripartizione preposto/preposta all'ufficio che tratta la pratica. 4. Sulle domande per debiti di importo pari o superiore ad euro 50.000,00 decide la Giunta provinciale. 5. Se l'ammontare del debito e' uguale o superiore ad euro 10.000,00, la concessione del beneficio e' subordinata alla prestazione di idonea garanzia.». 2. Dopo il comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49, e' inserito il seguente comma 5-bis: «5-bis. L'importo minimo di ciascuna rata mensile di pagamento e' pari ad euro 100,00.». 3. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49, e' cosi' sostituito: «6. La rateazione e' concessa previo parere tecnico favorevole della struttura organizzativa competente in materia di finanze.».