Art. 2 
 
                     Organi, domande e garanzie 
 
  1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 del decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49, sono cosi' sostituiti: 
  «3. Sulle domande per debiti inferiori ad euro 50.000,00 decide  il
direttore/la direttrice di ripartizione preposto/preposta all'ufficio
che tratta la pratica. 
  4. Sulle domande per debiti di importo pari  o  superiore  ad  euro
50.000,00 decide la Giunta provinciale. 
  5. Se  l'ammontare  del  debito  e'  uguale  o  superiore  ad  euro
10.000,00,  la  concessione  del  beneficio   e'   subordinata   alla
prestazione di idonea garanzia.». 
  2. Dopo il comma 5 dell'art. 2 del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49, e' inserito il  seguente
comma 5-bis: 
  «5-bis. L'importo minimo di ciascuna rata mensile di  pagamento  e'
pari ad euro 100,00.». 
  3. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente  della  Giunta
provinciale 13 settembre 1999, n. 49, e' cosi' sostituito: 
  «6. La rateazione e'  concessa  previo  parere  tecnico  favorevole
della struttura organizzativa competente in materia di finanze.».