Allegato 
 
Regolamento di modifica al regolamento contenente criteri e modalita'
  per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche
  per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui  all'articolo
  10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44  (legge  collegata
  alla  manovra  di  bilancio  2018-2020)  emanato  con  D.P.Reg.  n.
  92/2019. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1.  Il  presente  regolamento  reca  modifiche   al   regolamento
contenente criteri e modalita' per la ripartizione  del  fondo  degli
incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi  e
forniture di cui all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre  2017,
n. 44 (legge collegata alla manovra di bilancio  2018-2020),  emanato
con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2019, n. 92. 
 
                               Art. 2. 
 
 
            Modifica all'art. 3 del D.P.Reg. n. 92/2019) 
 
    1. Alla lettera a) del  comma  1  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Regione 4 giugno 2019, n. 92 (Regolamento contenente
criteri e modalita' per la ripartizione del fondo degli incentivi per
funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e  forniture  di
cui all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44  (legge
collegata alla manovra di bilancio 2018-2020)), le parole «, compreso
il personale  che  svolge  funzioni  di  commissario  di  gara»  sono
soppresse. 
 
                               Art. 3. 
 
 
            Modifica all'art. 6 del D.P.Reg. n. 92/2019) 
 
    1. Al punto 2 della tabella di cui al comma  2  dell'art.  6  del
decreto  del  Presidente  della  Regione  4  giugno   2019,   n.   92
(Regolamento contenente criteri e modalita' per la  ripartizione  del
fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti  relativi
a servizi e forniture di cui all'art. 10  della  legge  regionale  28
dicembre 2017, n.  44  (legge  collegata  alla  manovra  di  bilancio
2018-2020)), le parole «commissari di gara(*)» sono soppresse. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
e, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della legge regionale 28 dicembre
2017, n. 44 (legge collegata alla  manovra  di  bilancio  2018-2020),
produce i suoi effetti dal 19 aprile 2016. 
 
                                        Visto, il Presidente: Fedriga