Art. 2 
 
  1.  Il  comma  1  dell'art.  18  dell'allegato  A  al  decreto  del
Presidente  della  provincia  28  dicembre  2018,  n.  39,  e'  cosi'
sostituito: 
    «1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un  massimo
di tre membri effettivi eletti dall'assemblea generale per la  durata
di quattro anni. Se il collegio e' composto  da  due  o  tre  membri,
almeno    uno    di    essi    deve    essere     un     imprenditore
alberghiero/un'imprenditrice alberghiera. I membri del  collegio  dei
revisori dei conti o il revisore unico/la revisora unica possono  non
essere  soci  dell'associazione  e  partecipano  alle  riunioni   del
consiglio direttivo e alle assemblee generali con voto consultivo. Se
e' composto da due o tre membri, il collegio dei revisori elegge  nel
suo  seno  un/una   presidente,   tenendo   conto   della   specifica
qualificazione richiesta.».