Art. 4 
 
                Modificazioni dell'art. 4 del decreto 
        del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg. del 2020 
 
  1. Il  comma  1  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 4-17/Leg del 2020 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Con riferimento all'elemento di valutazione previsto  dall'art.
2, comma 3, lettera a), della legge  provinciale  si  dispone  quanto
segue: 
    a) il  bando  o  la  lettera  di  invito  richiede  all'operatore
economico di produrre in sede di offerta tecnica la dichiarazione  di
subappalto, utilizzando il modello  predisposto  dall'amministrazione
aggiudicatrice, con l'indicazione: 
      1) delle lavorazioni o prestazioni che intende subappaltare; 
      2) dei relativi importi come  risultanti  dal  computo  metrico
estimativo posto a base di gara per i lavori  o  da  altro  documento
corrispondente  per  le   prestazioni   di   servizi   e   forniture,
distinguendo i subappalti a microimprese,  piccole  e  medie  imprese
locali  e  quelli  a  imprese  diverse;  in  caso  di  subappalto   a
raggruppamenti temporanei tra imprese,  la  predetta  distinzione  e'
effettuata in base alla quota  di  partecipazione  al  raggruppamento
delle microimprese, piccole e medie imprese locali; 
      3)  per  ciascuna  lavorazione   o   prestazione   oggetto   di
subappalto, del nominativo del subappaltatore, la ragione sociale, la
sede legale o sede operativa, il codice fiscale e  la  qualificazione
come microimpresa,  piccola  o  media  impresa  come  definite  nella
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione  di  data  6  maggio
2003; 
      4) della percentuale di addetti  propri  e  dei  subappaltatori
dipendenti a tempo indeterminato con  un'anzianita'  rispettivamente,
presso l'offerente o il subappaltatore, pari  o  superiore  a  cinque
anni, residenti nel territorio della Provincia di Trento, che intende
impiegare quale manodopera nell'esecuzione del contratto rispetto  al
numero complessivo  di  manodopera  impiegata  da  tutte  le  imprese
esecutrici nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto; 
    b) al fine del  rispetto  del  divieto  di  frazionare  tra  piu'
operatori economici il  subappalto  di  una  medesima  lavorazione  o
prestazione omogenea,  l'amministrazione  aggiudicatrice  indica  nei
documenti di gara le lavorazioni omogenee, con il  relativo  importo,
anche tramite lo strumento delle WBS-work breakdown structure, per  i
lavori e le prestazioni principali  e  secondarie,  con  il  relativo
importo,  per   i   servizi   e   le   forniture.   L'amministrazione
aggiudicatrice valuta la possibilita' di limitare il  subappalto  con
riferimento alla prestazione principale o alle  lavorazioni  omogenee
appartenenti alla categoria prevalente; 
    c)  l'attribuzione  del  punteggio  avviene  secondo  la  formula
stabilita nell'allegato B, con attribuzione di massimo trenta  punti,
che tiene in considerazione: 
      1)  il  valore  economico   delle   lavorazioni   affidate   in
subappalto; 
      2) il valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto
a microimprese, piccole e medie imprese locali; 
      3)  il  valore  economico  delle  lavorazioni  che  l'operatore
economico intende realizzare in proprio; 
      4)  l'incidenza  percentuale   della   manodopera   avente   le
caratteristiche di cui alla lettera a), numero 4), impiegato da tutte
le  imprese  esecutrici  rispetto  al  numero  totale  di  manodopera
impiegato nell'esecuzione del contratto; 
    d)  ai  fini  della  stipula  del   contratto   l'amministrazione
aggiudicatrice  richiede  all'aggiudicatario   la   produzione,   con
riferimento ai subappalti a microimprese,  piccole  e  medie  imprese
locali indicati  in  offerta,  del  contratto  di  subappalto  o  del
contratto  preliminare  di  subappalto   o   la   dichiarazione   del
subappaltatore di assenso ad accettare l'affidamento  in  subappalto,
per tutti i subappaltatori indicati in offerta; la mancata produzione
della    documentazione     richiesta     comporta     l'annullamento
dell'aggiudicazione  e  l'incameramento   della   garanzia   per   la
partecipazione alla procedura; 
    e)  in  sede  di  rilascio  dell'autorizzazione  al   subappalto,
l'amministrazione  aggiudicatrice  verifica  la   coerenza   con   le
dichiarazioni rese in sede di  gara  in  base  alle  quali  e'  stato
calcolato il punteggio. I subappaltatori indicati  in  sede  di  gara
possono essere sostituiti dall'appaltatore con  altri  subappaltatori
aventi le medesime caratteristiche senza che cio' comporti violazione
alla  dichiarazione  resa  in  sede  di  gara.  L'autorizzazione   al
subappalto e' resa solo se sono rispettate queste condizioni; 
    f) nel corso  dell'esecuzione  del  contratto,  l'amministrazione
aggiudicatrice verifica, anche a campione, che l'appaltatore impieghi
gli addetti di cui alla lettera a), numero 4), per l'esecuzione delle
lavorazioni o delle prestazioni indicate in sede di  offerta  tecnica
sulla  base  di  un  registro  conservato  in  cantiere   nel   quale
quotidianamente  l'appaltatore  annota  nominativamente  gli   operai
presenti. La verifica e' comunque sempre  effettuata  a  fine  lavori
sulla totalita' dei lavoratori impiegati in cantiere; 
    g) in caso di mancato rispetto delle dichiarazioni rese  in  sede
di  gara,  con  una  tolleranza  del  5   per   cento   su   ciascuna
dichiarazione, l'amministrazione aggiudicatrice, valutato l'interesse
pubblico alla conclusione del lavoro o della prestazione e  in  luogo
della risoluzione  del  contratto  in  danno  dell'appaltatore,  puo'
disporre l'applicazione di una penale il cui importo  e'  determinato
in ragione dell'1 per cento dell'importo di contratto per ogni  punto
in meno che l'aggiudicatario avrebbe conseguito in gara  secondo  gli
affidamenti in subappalto o le prestazioni  effettivamente  eseguiti.
Nel caso  di  presentazione  di  un'unica  offerta,  l'importo  della
penale, espresso  come  percentuale  sull'importo  di  contratto,  e'
calcolato sulla differenza tra quanto dichiarato in sede  di  gara  e
quanto effettivamente riscontrato.». 
  2. La lettera d) del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Provincia n. 4-17/Leg del 2020  la  lettera  d)  e'  sostituita
dalla  seguente:  «d)  in   sede   di   esecuzione   del   contratto,
l'amministrazione verifica la  coerenza  con  le  dichiarazioni  rese
dall'aggiudicatario  in  sede   di   gara   che   hanno   determinato
l'attribuzione di punteggio mediante acquisizione, anche a  campione,
dei documenti di trasporto; i fornitori  indicati  in  sede  di  gara
possono essere sostituiti dall'appaltatore con altre  imprese  aventi
le medesime caratteristiche senza che cio' comporti  violazione  alla
dichiarazione resa in sede di gara. La verifica  e'  comunque  sempre
effettuata a fine lavori sulla totalita' delle forniture. Il  mancato
rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara  costituisce  grave
inadempimento contrattuale.  L'amministrazione  aggiudicatrice  puo',
valutato l'interesse pubblico alla conclusione  del  lavoro  o  della
prestazione e in luogo  della  risoluzione  del  contratto  in  danno
dell'appaltatore,  disporre  l'applicazione  di  una  penale  il  cui
importo e' determinato in ragione dell'1% dell'importo  di  contratto
per ogni punto in meno che  l'aggiudicatario  avrebbe  conseguito  se
avesse dichiarato in offerta le forniture effettivamente acquisite in
corso di esecuzione del  contratto.  Nel  caso  di  presentazione  di
un'unica offerta, l'importo della penale, espresso  come  percentuale
sull'importo di contratto, e' calcolato sulla differenza  tra  quanto
dichiarato in sede di gara e quanto effettivamente riscontrato.». 
  3. Nel comma  6  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 4-17/Leg del 2020 le parole: «ai  criteri  di  cui  alle
lettere a) (a.1+a.2), b) e c)» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ai
criteri di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2, comma  3,  della
legge provinciale.». 
  4. Dopo il comma 6 dell'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 4-17/Leg del 2020 e' inserito il seguente: 
  «6 bis. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 5, della legge
provinciale n. 2 del 2020, l'avvenuta approvazione  dei  progetti  di
lavori alla data di entrata in vigore della legge  provinciale  n.  3
del 2020 nel livello  di  progettazione  da  porre  a  base  di  gara
costituisce di per se' motivazione sufficiente ai fini del  possibile
ricorso a  criteri  di  valutazione  alternativi  rispetto  a  quelli
previsti dal comma 3 del medesimo articolo.».