Art. 4 Modificazioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg. del 2020 1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg del 2020 e' sostituito dal seguente: «1. Con riferimento all'elemento di valutazione previsto dall'art. 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale si dispone quanto segue: a) il bando o la lettera di invito richiede all'operatore economico di produrre in sede di offerta tecnica la dichiarazione di subappalto, utilizzando il modello predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, con l'indicazione: 1) delle lavorazioni o prestazioni che intende subappaltare; 2) dei relativi importi come risultanti dal computo metrico estimativo posto a base di gara per i lavori o da altro documento corrispondente per le prestazioni di servizi e forniture, distinguendo i subappalti a microimprese, piccole e medie imprese locali e quelli a imprese diverse; in caso di subappalto a raggruppamenti temporanei tra imprese, la predetta distinzione e' effettuata in base alla quota di partecipazione al raggruppamento delle microimprese, piccole e medie imprese locali; 3) per ciascuna lavorazione o prestazione oggetto di subappalto, del nominativo del subappaltatore, la ragione sociale, la sede legale o sede operativa, il codice fiscale e la qualificazione come microimpresa, piccola o media impresa come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione di data 6 maggio 2003; 4) della percentuale di addetti propri e dei subappaltatori dipendenti a tempo indeterminato con un'anzianita' rispettivamente, presso l'offerente o il subappaltatore, pari o superiore a cinque anni, residenti nel territorio della Provincia di Trento, che intende impiegare quale manodopera nell'esecuzione del contratto rispetto al numero complessivo di manodopera impiegata da tutte le imprese esecutrici nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto; b) al fine del rispetto del divieto di frazionare tra piu' operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, l'amministrazione aggiudicatrice indica nei documenti di gara le lavorazioni omogenee, con il relativo importo, anche tramite lo strumento delle WBS-work breakdown structure, per i lavori e le prestazioni principali e secondarie, con il relativo importo, per i servizi e le forniture. L'amministrazione aggiudicatrice valuta la possibilita' di limitare il subappalto con riferimento alla prestazione principale o alle lavorazioni omogenee appartenenti alla categoria prevalente; c) l'attribuzione del punteggio avviene secondo la formula stabilita nell'allegato B, con attribuzione di massimo trenta punti, che tiene in considerazione: 1) il valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto; 2) il valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto a microimprese, piccole e medie imprese locali; 3) il valore economico delle lavorazioni che l'operatore economico intende realizzare in proprio; 4) l'incidenza percentuale della manodopera avente le caratteristiche di cui alla lettera a), numero 4), impiegato da tutte le imprese esecutrici rispetto al numero totale di manodopera impiegato nell'esecuzione del contratto; d) ai fini della stipula del contratto l'amministrazione aggiudicatrice richiede all'aggiudicatario la produzione, con riferimento ai subappalti a microimprese, piccole e medie imprese locali indicati in offerta, del contratto di subappalto o del contratto preliminare di subappalto o la dichiarazione del subappaltatore di assenso ad accettare l'affidamento in subappalto, per tutti i subappaltatori indicati in offerta; la mancata produzione della documentazione richiesta comporta l'annullamento dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura; e) in sede di rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'amministrazione aggiudicatrice verifica la coerenza con le dichiarazioni rese in sede di gara in base alle quali e' stato calcolato il punteggio. I subappaltatori indicati in sede di gara possono essere sostituiti dall'appaltatore con altri subappaltatori aventi le medesime caratteristiche senza che cio' comporti violazione alla dichiarazione resa in sede di gara. L'autorizzazione al subappalto e' resa solo se sono rispettate queste condizioni; f) nel corso dell'esecuzione del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice verifica, anche a campione, che l'appaltatore impieghi gli addetti di cui alla lettera a), numero 4), per l'esecuzione delle lavorazioni o delle prestazioni indicate in sede di offerta tecnica sulla base di un registro conservato in cantiere nel quale quotidianamente l'appaltatore annota nominativamente gli operai presenti. La verifica e' comunque sempre effettuata a fine lavori sulla totalita' dei lavoratori impiegati in cantiere; g) in caso di mancato rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara, con una tolleranza del 5 per cento su ciascuna dichiarazione, l'amministrazione aggiudicatrice, valutato l'interesse pubblico alla conclusione del lavoro o della prestazione e in luogo della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, puo' disporre l'applicazione di una penale il cui importo e' determinato in ragione dell'1 per cento dell'importo di contratto per ogni punto in meno che l'aggiudicatario avrebbe conseguito in gara secondo gli affidamenti in subappalto o le prestazioni effettivamente eseguiti. Nel caso di presentazione di un'unica offerta, l'importo della penale, espresso come percentuale sull'importo di contratto, e' calcolato sulla differenza tra quanto dichiarato in sede di gara e quanto effettivamente riscontrato.». 2. La lettera d) del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg del 2020 la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) in sede di esecuzione del contratto, l'amministrazione verifica la coerenza con le dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara che hanno determinato l'attribuzione di punteggio mediante acquisizione, anche a campione, dei documenti di trasporto; i fornitori indicati in sede di gara possono essere sostituiti dall'appaltatore con altre imprese aventi le medesime caratteristiche senza che cio' comporti violazione alla dichiarazione resa in sede di gara. La verifica e' comunque sempre effettuata a fine lavori sulla totalita' delle forniture. Il mancato rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice puo', valutato l'interesse pubblico alla conclusione del lavoro o della prestazione e in luogo della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, disporre l'applicazione di una penale il cui importo e' determinato in ragione dell'1% dell'importo di contratto per ogni punto in meno che l'aggiudicatario avrebbe conseguito se avesse dichiarato in offerta le forniture effettivamente acquisite in corso di esecuzione del contratto. Nel caso di presentazione di un'unica offerta, l'importo della penale, espresso come percentuale sull'importo di contratto, e' calcolato sulla differenza tra quanto dichiarato in sede di gara e quanto effettivamente riscontrato.». 3. Nel comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg del 2020 le parole: «ai criteri di cui alle lettere a) (a.1+a.2), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale.». 4. Dopo il comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg del 2020 e' inserito il seguente: «6 bis. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 5, della legge provinciale n. 2 del 2020, l'avvenuta approvazione dei progetti di lavori alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 3 del 2020 nel livello di progettazione da porre a base di gara costituisce di per se' motivazione sufficiente ai fini del possibile ricorso a criteri di valutazione alternativi rispetto a quelli previsti dal comma 3 del medesimo articolo.».