(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
              Adige n. 33/Sez. Gen. del 13 agosto 2020) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Visto l'art. 53, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente   della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta; 
  Visto l'art. 54, comma  1,  numero  1,  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la  Giunta  provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale; 
  Vista la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 «Sistema educativo di
istruzione e formazione del Trentino»; 
  Visto il decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008,  n.
23-130/Leg (Regolamento concernente incarichi a tempo  determinato  e
supplenze temporanee  nelle  istituzioni  scolastiche  provinciali  a
carattere statale (art. 93 della legge provinciale 7 agosto 2006,  n.
5); 
  Vista la deliberazione n. 1067 di data 24 luglio 2020, con la quale
la  Giunta  provinciale  ha  approvato  il  regolamento   concernente
«Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia  24  giugno
2008,  n.  23-130/Leg  (Regolamento  concernente  incarichi  a  tempo
determinato e  supplenze  temporanee  nelle  istituzioni  scolastiche
provinciali a carattere statale (art. 93 della  legge  provinciale  7
agosto 2006, n. 5))». 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della  Provincia
                    24 giugno 2008, n. 23-130/Leg 
 
  1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 4  del  decreto
del Presidente della Provincia 24 giugno  2008,  n.  23-130/Leg  sono
inserite le seguenti  parole:  «.  La  chiamata  puo'  in  ogni  caso
avvenire  in  forma  semplificata  tramite  sms  o  mediante  sistemi
informatici che consentono l'assegnazione simultanea degli  incarichi
di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b). Le  modalita'  operative
sono rese note ai soggetti interessati  dalla  struttura  provinciale
competente».