Art. 14 
 
      Comitato del volontariato di protezione civile regionale 
 
  1. Il Presidente della Giunta regionale, con  decreto,  costituisce
il Comitato del  volontariato  di  protezione  civile  regionale,  di
seguito  denominato  «Comitato»,  composto  da   rappresentanti   del
volontariato organizzato e dei gruppi comunali di protezione  civile,
iscritti nell'elenco territoriale regionale, che  restano  in  carica
tre anni. 
  2.  Il  Comitato  realizza  la  partecipazione   del   volontariato
organizzato al sistema regionale di protezione civile, nonche' il suo
coordinamento con le altre componenti  e  strutture  operative  della
protezione civile. 
  3.  La  Giunta  regionale,   con   deliberazione,   disciplina   il
funzionamento del Comitato. 
  4. Il Comitato designa  il  rappresentante  dei  soggetti  iscritti
nell'elenco territoriale regionale ai fini della  partecipazione  nel
Comitato nazionale di cui all'art. 42, comma 2, del Codice. 
  5. La partecipazione al Comitato e' a titolo gratuito.