Art. 17 
 
                  Tavolo dei rapporti istituzionali 
 
  1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto,  costituisce,
d'intesa con i rappresentanti del Ministero competente, il Tavolo dei
rapporti  istituzionali  per  la  protezione   civile,   di   seguito
denominato «Tavolo», composto  da  rappresentanti  delle  prefetture,
delle strutture operative statali, della Regione e degli enti locali,
che restano in carica tre anni. 
  2.  Il  Tavolo  ha  funzione  di  verifica  e  monitoraggio   della
effettivita' del coordinamento tra le strutture statali ed i  livelli
regionali e locali. 
  3. Il Tavolo predispone  un  regolamento  interno  per  il  proprio
funzionamento. 
  4. La partecipazione al Tavolo e' a titolo gratuito.