Art. 22 
 
                 Finanziamento del sistema regionale 
 
  1. La Regione sostiene l'organizzazione del  sistema  regionale  di
protezione civile attraverso appositi finanziamenti, in coerenza  con
l'effettivita' delle funzioni previste nel  piano  regionale  di  cui
all'art. 6, ed al fine di garantirne la relativa attuazione. 
  2. La Giunta regionale provvede all'attuazione di  quanto  previsto
al comma 1, mediante l'adozione di proprie deliberazioni.