Art. 25 
 
                      Stato di emergenza locale 
 
  1. In presenza di un'emergenza di cui all'art. 7, comma 1,  lettera
a), del Codice, puo' essere dichiarato lo stato di emergenza locale. 
  2. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di
cui all'art. 6, disciplina i presupposti e le modalita'  di  gestione
dello stato di emergenza locale. 
  3. Nel bilancio regionale puo' essere istituito un  apposito  fondo
per il concorso da parte della Regione al finanziamento di interventi
da eseguire a seguito di uno stato di emergenza locale.