Art. 25 Stato di emergenza locale 1. In presenza di un'emergenza di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del Codice, puo' essere dichiarato lo stato di emergenza locale. 2. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'art. 6, disciplina i presupposti e le modalita' di gestione dello stato di emergenza locale. 3. Nel bilancio regionale puo' essere istituito un apposito fondo per il concorso da parte della Regione al finanziamento di interventi da eseguire a seguito di uno stato di emergenza locale.