Art. 31 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie di
cui  all'art.  30,  sono  abrogate,  in  particolare,   le   seguenti
disposizioni: 
  a) legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del  sistema
regionale  della  protezione  civile  e  disciplina  della   relativa
attivita'); 
  b) legge regionale 3 novembre 2014, n.  62  (Modifiche  alla  legge
regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema  regionale
della protezione civile e disciplina della relativa attivita'»); 
  c) legge regionale 11 dicembre 2015, n. 76 (Ordinamento del sistema
regionale della protezione civile. Modifiche alla l.r. 67/2003); 
  d) art. 15, comma 1, lettera b), della legge  regionale  21  giugno
2007, n. 35 (Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti
locali); 
  e) art. 18 della legge regionale 23 dicembre  2009,  n.  77  (Legge
finanziaria per l'anno 2010); 
  f) art. 36 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 (Disposizioni
di  carattere  finanziario.  Modifiche  alle  l.r.  1/2009,  65/2010,
66/2011,8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013 ); 
  g) art. 39 della legge regionale 3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino
delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.
56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni»); 
  h) art. 11 della legge regionale 1 agosto 2016, n. 47 (Disposizioni
in materia di espropriazione per pubblica  utilita'.  Modifiche  alla
l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003).