Art. 8 
 
       Funzioni delle province in materia di protezione civile 
 
  1. Alle province, quali enti di  area  vasta,  sono  attribuite  le
seguenti funzioni in materia di protezione civile: 
    a) previsione e prevenzione dei rischi: 
      1. gestione delle procedure di allertamento  mediante  la  sala
operativa provinciale; 
      2. rilevazione, raccolta ed elaborazione dei relativi dati  sul
territorio provinciale; 
      3. attivita'  di  formazione,  in  concorso  con  la  struttura
regionale di cui all'art. 18; 
      4. in coerenza con i contenuti della  deliberazione  di  giunta
regionale di cui all'art. 11 comma 1, attivita' di  sensibilizzazione
e diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile
a supporto ed integrazione di quella di competenza dei comuni. 
    b) pianificazione provinciale: 
      1. approvazione del piano provinciale e del piano di ambito  di
protezione civile; 
      2. aggiornamento e verifica periodica del piano  provinciale  e
del piano di ambito di protezione  civile,  anche  mediante  apposite
esercitazioni; 
    c)  vigilanza  sulla  individuazione,  da  parte  delle   proprie
strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di  natura
tecnica, da attivare in caso di emergenza: 
      1. supporto ai comuni per la gestione e  il  superamento  delle
emergenze di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a)  del  Codice,  in
attuazione di quanto  previsto  dall'art.  11,  comma  3  del  Codice
medesimo; 
      2. raccordo con la Prefettura territorialmente  competente  per
l'attuazione  del  piano  provinciale  e  del  piano  di  ambito   di
protezione civile anche mediante la  sala  operativa  provinciale  di
protezione civile; 
      3.  coordinamento  a  livello  provinciale  dell'utilizzo   del
volontariato organizzato di protezione civile, per le funzioni di cui
al presente articolo; 
      4. raccolta e successiva valutazione delle  segnalazioni  degli
interventi pubblici necessari, a seguito  di  un  evento,  effettuate
dagli enti locali secondo le indicazioni della struttura regionale di
cui all'art. 18. 
  2. Per lo svolgimento delle funzioni di  cui  al  comma  1,  tenuto
conto  delle  esigenze  di  effettivita'  delle  stesse,  la   Giunta
regionale, con deliberazione, stabilisce le  risorse  finanziarie  da
assegnare alle province e le relative modalita' di riparto. 
  3. Le funzioni di cui al comma 1  possono  essere  attribuite  alla
Citta' Metropolitana di Firenze, nel rispetto dell'art. 3,  comma  1,
lettera c), e dell'art. 6 del Codice, sulla  base  di  uno  specifico
atto d'intesa tra la Regione e la Citta' Metropolitana medesima.