Art. 8 Funzioni delle province in materia di protezione civile 1. Alle province, quali enti di area vasta, sono attribuite le seguenti funzioni in materia di protezione civile: a) previsione e prevenzione dei rischi: 1. gestione delle procedure di allertamento mediante la sala operativa provinciale; 2. rilevazione, raccolta ed elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale; 3. attivita' di formazione, in concorso con la struttura regionale di cui all'art. 18; 4. in coerenza con i contenuti della deliberazione di giunta regionale di cui all'art. 11 comma 1, attivita' di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile a supporto ed integrazione di quella di competenza dei comuni. b) pianificazione provinciale: 1. approvazione del piano provinciale e del piano di ambito di protezione civile; 2. aggiornamento e verifica periodica del piano provinciale e del piano di ambito di protezione civile, anche mediante apposite esercitazioni; c) vigilanza sulla individuazione, da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenza: 1. supporto ai comuni per la gestione e il superamento delle emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del Codice, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del Codice medesimo; 2. raccordo con la Prefettura territorialmente competente per l'attuazione del piano provinciale e del piano di ambito di protezione civile anche mediante la sala operativa provinciale di protezione civile; 3. coordinamento a livello provinciale dell'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile, per le funzioni di cui al presente articolo; 4. raccolta e successiva valutazione delle segnalazioni degli interventi pubblici necessari, a seguito di un evento, effettuate dagli enti locali secondo le indicazioni della struttura regionale di cui all'art. 18. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di effettivita' delle stesse, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce le risorse finanziarie da assegnare alle province e le relative modalita' di riparto. 3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere attribuite alla Citta' Metropolitana di Firenze, nel rispetto dell'art. 3, comma 1, lettera c), e dell'art. 6 del Codice, sulla base di uno specifico atto d'intesa tra la Regione e la Citta' Metropolitana medesima.