Art. 3 
 
Strutture  soggette  ad   autorizzazione.   Modifiche   all'art.   21
                  della legge regionale n. 41/2005 
 
  1. Dopo la  lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  21  della  1egge
regionale n.  41/2005 e inserita la seguente: 
    «c-bis) strutture multiutenza che  svolgono  prevalente  funzione
tutelare, offrono  attivita'  di  cura,  recupero  e  accompagnamento
sociale e accolgono soggetti, adulti e minori, privi  temporaneamente
o permanentemente del necessario supporto  familiare;  presentano  le
caratteristiche degli alloggi  destinati  a  civile  abitazione,  una
capacita' ricettiva massima di otto posti letto e sono caratterizzate
da media intensita' assistenziale e bassa complessita'  organizzativa
e dalla presenza di due o piu' persone adulte che convivono  in  modo
stabile;». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 41/2005  e
inserito il seguente: 
    «2-bis. Le strutture di cui  al  comma  1,  lettera  c-bis),  per
ottenere l'autorizzazione, oltre al possesso dei requisiti di cui  al
comma 2, devono aver concluso con esito positivo una  sperimentazione
della durata di almeno cinque anni.». 
  3. Dopo il comma  2-bis  dell'art.  21  della  legge  regionale  n.
41/2005 e inserito ii seguente: 
    «2-ter.  La  Giunta  regionale,  con   deliberazione,   definisce
modalita' e tempi della sperimentazione, con particolare  riferimento
al  monitoraggio  della  rispondenza  della  tipologia  di  struttura
multiutenza ai bisogni rilevati nell'ambito del sistema  dei  servizi
di  accoglienza,  definiti  dalla   programmazione   territoriale   e
regionale.».