Art. 3 Strutture soggette ad autorizzazione. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 41/2005 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 21 della 1egge regionale n. 41/2005 e inserita la seguente: «c-bis) strutture multiutenza che svolgono prevalente funzione tutelare, offrono attivita' di cura, recupero e accompagnamento sociale e accolgono soggetti, adulti e minori, privi temporaneamente o permanentemente del necessario supporto familiare; presentano le caratteristiche degli alloggi destinati a civile abitazione, una capacita' ricettiva massima di otto posti letto e sono caratterizzate da media intensita' assistenziale e bassa complessita' organizzativa e dalla presenza di due o piu' persone adulte che convivono in modo stabile;». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 41/2005 e inserito il seguente: «2-bis. Le strutture di cui al comma 1, lettera c-bis), per ottenere l'autorizzazione, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 2, devono aver concluso con esito positivo una sperimentazione della durata di almeno cinque anni.». 3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 21 della legge regionale n. 41/2005 e inserito ii seguente: «2-ter. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce modalita' e tempi della sperimentazione, con particolare riferimento al monitoraggio della rispondenza della tipologia di struttura multiutenza ai bisogni rilevati nell'ambito del sistema dei servizi di accoglienza, definiti dalla programmazione territoriale e regionale.».