Art. 4 
 
                          Norma transitoria 
 
  Entro centottanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge la Giunta regionale: 
     a) approva le modifiche al regolamento di cui all'art. 21, comma
2 della legge regionale n. 41/2005; 
    b) approva la deliberazione di cui all'art. 21, comma 2-ter della
legge regionale n. 41/2005; 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 29 giugno 2020 
 
                                ROSSI 
 
(Omissis).