Art. 4 Norma transitoria Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale: a) approva le modifiche al regolamento di cui all'art. 21, comma 2 della legge regionale n. 41/2005; b) approva la deliberazione di cui all'art. 21, comma 2-ter della legge regionale n. 41/2005; La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 29 giugno 2020 ROSSI (Omissis).