Art. 3 
 
Disposizioni transitorie  per  gli  indennizzi  dei  danni  da  fauna
                 selvatica nelle riserve regionali. 
   Inserimento dell'art. 109-bis nella legge regionale n. 30/2015 
 
  1. Dopo l'art. 109 della legge regionale n. 30/2015 e' inserito  il
seguente: 
    «Art. 109-bis (Disposizioni transitorie per  gli  indennizzi  dei
danni  da  fauna  selvatica  nelle  riserve  regionali). -   1.   Gli
indennizzi dei danni di cui all'art. 48-bis, comma 1, prodotti  dalla
fauna selvatica nelle riserve regionali a far  data  dal  1°  gennaio
2016 e fino all'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 48-bis,
comma 4, sono determinati, qualora spettanti ed entro i limiti  delle
disponibilita' di bilancio, tenuto conto: 
      a) dei principi generali  desumibili  dalla  pianificazione  in
materia nel periodo di riferimento, in quanto applicabili; 
      b) delle istanze correttamente presentate e complete  dei  dati
necessari alla quantificazione del danno subito. 
    2. La Giunta regionale, con propria deliberazione,  individua  le
direttive ed i criteri per l'assegnazione del contributo  di  cui  al
comma  1,  e  ne  specifica  le  modalita'  di  determinazione  e  di
erogazione. 
    3. Gli indennizzi dei danni da fauna selvatica  di  cui  all'art.
48-bis, comma 1, da effettuarsi in regime di aiuti  "de  minimis"  al
settore agricolo, con priorita' per  i  danni  prodotti  nel  periodo
intercorrente  tra  il  1°  gennaio  2016   e   l'attivazione   delle
convenzioni di cui all'art. 48-bis, comma 4, sono finanziate  con  le
risorse di cui all'art. 141, comma 3-bis. 
    4. Agli indennizzi dei danni da fauna selvatica di cui  al  comma
1, si applica il principio di non cumulabilita'.».