Art. 3 Disposizioni transitorie per gli indennizzi dei danni da fauna selvatica nelle riserve regionali. Inserimento dell'art. 109-bis nella legge regionale n. 30/2015 1. Dopo l'art. 109 della legge regionale n. 30/2015 e' inserito il seguente: «Art. 109-bis (Disposizioni transitorie per gli indennizzi dei danni da fauna selvatica nelle riserve regionali). - 1. Gli indennizzi dei danni di cui all'art. 48-bis, comma 1, prodotti dalla fauna selvatica nelle riserve regionali a far data dal 1° gennaio 2016 e fino all'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 48-bis, comma 4, sono determinati, qualora spettanti ed entro i limiti delle disponibilita' di bilancio, tenuto conto: a) dei principi generali desumibili dalla pianificazione in materia nel periodo di riferimento, in quanto applicabili; b) delle istanze correttamente presentate e complete dei dati necessari alla quantificazione del danno subito. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le direttive ed i criteri per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1, e ne specifica le modalita' di determinazione e di erogazione. 3. Gli indennizzi dei danni da fauna selvatica di cui all'art. 48-bis, comma 1, da effettuarsi in regime di aiuti "de minimis" al settore agricolo, con priorita' per i danni prodotti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 e l'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 48-bis, comma 4, sono finanziate con le risorse di cui all'art. 141, comma 3-bis. 4. Agli indennizzi dei danni da fauna selvatica di cui al comma 1, si applica il principio di non cumulabilita'.».