Art. 4 
 
                         Norma finanziaria. 
       Modifiche all'art. 141 della legge regionale n. 30/2015 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 141 della legge regionale  n.  30/2015
sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo  per  i  danni
arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle  opere
approntate funzionali all'esercizio  dell'attivita'  agricola  stessa
nelle riserve naturali regionali di cui  all'art.  48-bis,  comma  1,
nonche' di cui all'art.  109-bis  e  secondo  l'ordine  di  priorita'
previsto al comma 3 del medesimo articolo, e' autorizzata la spesa di
euro 160.000,00 per l'anno 2020 e di  euro  120.000,00  per  ciascuno
degli  anni  2021  e  2022,  cui  si  fa  fronte  nell'ambito   degli
stanziamenti della Missione 9  "Sviluppo  sostenibile  e  tutela  del
territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela,  valorizzazione  e
recupero ambientale", Titolo  1  "Spese  correnti"  del  bilancio  di
previsione 2020 - 2022. 
    3-ter.  Ai  fini  del  sostegno  regionale  per  l'attivita'   di
prevenzione nelle riserve regionali di cui all'art. 48-bis, comma  2,
e' autorizzata la spesa di euro 40.000,00  per  ciascuno  degli  anni
2021 e 2022, cui si fa fronte nell'ambito  degli  stanziamenti  della
Missione  9  "Sviluppo  sostenibile  e  tutela   del   territorio   e
dell'ambiente",  Programma  02  "Tutela,  valorizzazione  e  recupero
ambientale", Titolo 2 "Spese  in  conto  capitale"  del  bilancio  di
previsione 2020 - 2022, annualita' 2021 e 2022. 
    3-quater. Ai fi ni della copertura della spesa per le convenzioni
con gli ATC di cui all'art. 48-bis, comma 4, e' autorizzata la  spesa
di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2021  e  2022,  cui  si  fa
fronte nell'ambito degli  stanziamenti  della  Missione  9  "Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e  dell'ambiente",  Programma  02
"Tutela, valorizzazione  e  recupero  ambientale",  Titolo  1  "Spese
correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita'  2021  e
2022. 
    3-quinquies. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa  fronte
con legge di bilancio.». 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 29 giugno 2020 
 
                                ROSSI