Art. 4 Norma finanziaria. Modifiche all'art. 141 della legge regionale n. 30/2015 1. Dopo il comma 3 dell'art. 141 della legge regionale n. 30/2015 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate funzionali all'esercizio dell'attivita' agricola stessa nelle riserve naturali regionali di cui all'art. 48-bis, comma 1, nonche' di cui all'art. 109-bis e secondo l'ordine di priorita' previsto al comma 3 del medesimo articolo, e' autorizzata la spesa di euro 160.000,00 per l'anno 2020 e di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022. 3-ter. Ai fini del sostegno regionale per l'attivita' di prevenzione nelle riserve regionali di cui all'art. 48-bis, comma 2, e' autorizzata la spesa di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2021 e 2022. 3-quater. Ai fi ni della copertura della spesa per le convenzioni con gli ATC di cui all'art. 48-bis, comma 4, e' autorizzata la spesa di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2021 e 2022. 3-quinquies. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 29 giugno 2020 ROSSI