Art. 10 
 
                  Criteri di ripartizione del Fondo 
 
  1. La ripartizione delle  risorse  di  cui  all'art.  9,  comma  6,
lettera a), per le  funzioni  e  attivita'  di  cui  all'art.  3,  e'
disciplinata dagli allegati B e C al sente regolamento. 
  2. Le somme destinate alla remunerazione  degli  incentivi  per  la
realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi  e  forniture
sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri: 
    a) competenze, professionalita' e responsabilita'  connesse  alle
specifiche funzioni e attivita'; 
    b) rispetto  dei  tempi  richiesti  per  la  specifica  attivita'
assegnata a ciascun membro; 
    c)  effettiva   attivita'   svolta   nell'appalto   specifico   a
prescindere dalla durata del  periodo  in  cui  la  stessa  e'  stata
prestata e completezza della funzione svolta. 
  3. Nei casi di project financing la somma da destinare al Fondo  di
cui all'art. 9 e' calcolata applicando la percentuale di cui al comma
3 del  medesimo  articolo  al  costo  complessivo  dell'opera  ed  e'
ripartita secondo i criteri di cui agli articoli 11 e 12.