Art. 10 Criteri di ripartizione del Fondo 1. La ripartizione delle risorse di cui all'art. 9, comma 6, lettera a), per le funzioni e attivita' di cui all'art. 3, e' disciplinata dagli allegati B e C al sente regolamento. 2. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi e forniture sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri: a) competenze, professionalita' e responsabilita' connesse alle specifiche funzioni e attivita'; b) rispetto dei tempi richiesti per la specifica attivita' assegnata a ciascun membro; c) effettiva attivita' svolta nell'appalto specifico a prescindere dalla durata del periodo in cui la stessa e' stata prestata e completezza della funzione svolta. 3. Nei casi di project financing la somma da destinare al Fondo di cui all'art. 9 e' calcolata applicando la percentuale di cui al comma 3 del medesimo articolo al costo complessivo dell'opera ed e' ripartita secondo i criteri di cui agli articoli 11 e 12.