Art. 11 Modalita' di erogazione del Fondo 1. Le quote del Fondo sono ripartite in funzione dei criteri di cui all'art. 10 e liquidate dal DRC, sentito il responsabile unico del procedimento, anche in modo frazionato, come di seguito specificato: a) per la quantificazione ed erogazione relativa alle fasi intercorrenti tra la programmazione e l'affidamento: 1. il DRC da' atto dell'avvenuta stipula del contratto, esegue la ripartizione del Fondo tra le funzioni e attivita' individuate dall'art. 3 quantificando il lavoro svolto dai membri del gruppo tecnico di cui all'art. 4, applicando eventuali riduzioni ai sensi dell'art. 12; 2. il DRC decreta la liquidazione a valere degli impegni assunti sui capitoli del salario accessorio, come meglio specificato all'art. 9; 3. il decreto dirigenziale di liquidazione degli incentivi e' successivamente trasmesso alla Direzione competente in materia di organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza; b) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione: 1. il DRC, sulla base dello stato di avanzamento ovvero del conto finale per i lavori e dell'accertamento quali-quantitativo o della verifica di conformita' in corso di esecuzione per i servizi e le forniture, esegue annualmente la ripartizione del Fondo tra le funzioni e attivita' individuate dall'art. 3 quantificando il lavoro svolto dai membri del gruppo tecnico di cui all'art. 4, applicando eventuali riduzioni ai sensi dell'art. 12; 2. per la fase esecutiva di un contratto di forniture e servizi di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base del valore di quanto eseguito o accertato; 3. il DRC decreta la liquidazione a valere degli impegni assunti sui capitoli del salario accessorio, come meglio specificato all'art. 9; 4. il decreto dirigenziale di liquidazione degli incentivi e' successivamente trasmesso alla Direzione competente in materia di organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza; c) per la quantificazione ed erogazione relativa all'attivita' di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformita': 1. il DRC, all'esito positivo del collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformita', esegue la ripartizione del Fondo tra le funzioni e attivita' individuate dall'art. 3 e quantifica il lavoro svolto dai membri del gruppo tecnico di cui all'art. 4, applicando eventuali riduzioni ai sensi dell'art. 12; 2. il DRC decreta la liquidazione a valere degli impegni assunti sui capitoli del salario accessorio, come meglio specificato all'art. 9; 3. il decreto dirigenziale di liquidazione degli incentivi e' successivamente trasmesso alla Direzione competente in materia di organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza; 4. gli importi corrisposti transitano, ai sensi delle disposizioni vigenti, nella quota variabile delle risorse decentrate del Fondo di cui all'art. 67 del CCNL comparto funzioni locali.