Art. 11 
 
                  Modalita' di erogazione del Fondo 
 
  1. Le quote del Fondo sono ripartite in funzione dei criteri di cui
all'art. 10 e liquidate dal DRC, sentito il  responsabile  unico  del
procedimento, anche in modo frazionato, come di seguito specificato: 
    a) per  la  quantificazione  ed  erogazione  relativa  alle  fasi
intercorrenti tra la programmazione e l'affidamento: 
      1. il DRC da' atto dell'avvenuta stipula del contratto,  esegue
la ripartizione del Fondo tra le  funzioni  e  attivita'  individuate
dall'art. 3 quantificando il lavoro  svolto  dai  membri  del  gruppo
tecnico di cui all'art. 4, applicando eventuali  riduzioni  ai  sensi
dell'art. 12; 
      2. il DRC  decreta  la  liquidazione  a  valere  degli  impegni
assunti sui capitoli del salario accessorio, come meglio  specificato
all'art. 9; 
      3. il decreto dirigenziale di liquidazione degli  incentivi  e'
successivamente trasmesso alla Direzione  competente  in  materia  di
organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza; 
    b) per  la  quantificazione  ed  erogazione  relativa  alla  fase
dell'esecuzione: 
      1. il DRC, sulla base dello stato  di  avanzamento  ovvero  del
conto finale per i lavori e  dell'accertamento  quali-quantitativo  o
della verifica di conformita' in corso di esecuzione per i servizi  e
le forniture, esegue annualmente la ripartizione  del  Fondo  tra  le
funzioni e attivita' individuate dall'art. 3 quantificando il  lavoro
svolto dai membri del gruppo tecnico di cui  all'art.  4,  applicando
eventuali riduzioni ai sensi dell'art. 12; 
      2. per la fase esecutiva di un contratto di forniture e servizi
di  durata  pluriennale   si   procede   con   liquidazione   annuale
quantificata sulla base del valore di quanto eseguito o accertato; 
      3. il DRC  decreta  la  liquidazione  a  valere  degli  impegni
assunti sui capitoli del salario accessorio, come meglio  specificato
all'art. 9; 
      4. il decreto dirigenziale di liquidazione degli  incentivi  e'
successivamente trasmesso alla Direzione  competente  in  materia  di
organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza; 
    c) per la quantificazione ed erogazione relativa all'attivita' di
collaudo,  certificazione  di  regolare  esecuzione  e  verifica   di
conformita': 
      1. il  DRC,  all'esito  positivo  del  collaudo/certificato  di
regolare esecuzione/certificato di verifica di conformita', esegue la
ripartizione del  Fondo  tra  le  funzioni  e  attivita'  individuate
dall'art. 3 e quantifica il  lavoro  svolto  dai  membri  del  gruppo
tecnico di cui all'art. 4, applicando eventuali  riduzioni  ai  sensi
dell'art. 12; 
      2. il DRC  decreta  la  liquidazione  a  valere  degli  impegni
assunti sui capitoli del salario accessorio, come meglio  specificato
all'art. 9; 
      3. il decreto dirigenziale di liquidazione degli  incentivi  e'
successivamente trasmesso alla Direzione  competente  in  materia  di
organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza; 
      4.  gli  importi  corrisposti  transitano,   ai   sensi   delle
disposizioni vigenti, nella quota variabile delle risorse  decentrate
del Fondo di cui all'art. 67 del CCNL comparto funzioni locali.