Art. 12 
 
                     Erogazione degli incentivi 
 
  1. Ai fini della determinazione degli incentivi da erogare  il  DRC
verifica che tutte le funzioni e attivita' di cui  all'art.  3  siano
state svolte senza ritardi rispetto al cronoprogramma e/o  incrementi
di costi, tenuto conto di quanto previsto dal codice, anche  ai  fini
delle eventuali decurtazioni. 
  2. L'incentivo da erogare per la funzione e attivita'  nella  quale
si siano verificati ritardi  o  incrementi  nei  costi  dell'appalto,
imputabili ai membri del gruppo tecnico, e' decurtato sulla  base  di
criteri   improntati   a   consequenzialita',   proporzionalita'    e
interdipendenza: in  caso  di  ritardi  rispetto  al  cronoprogramma,
l'incentivo e' decurtato proporzionalmente alla  durata  del  ritardo
rispetto alla durata  complessiva  del  cronoprogramma;  in  caso  di
incremento  di  costi,  l'incentivo  e'  decurtato  proporzionalmente
all'entita' dell'incremento dei costi rispetto  all'importo  iniziale
dell'appalto. 
  3. In  caso  sia  di  ritardo  che  di  incremento  dei  costi,  le
decurtazioni per il ritardo nella realizzazione si sommano  a  quelle
previste per l'incremento dei costi fino all'importo massimo del  100
per cento della quota parte individuale. 
  4. Nel caso in cui, durante le fasi di realizzazione dei  lavori  o
acquisizione  dei  servizi/forniture,   si   generino   ritardi   e/o
incrementi di costi dell'appalto, per motivi non imputabili ai membri
del gruppo tecnico, il RUP ne da' comunicazione al DRC  indicando  le
motivazioni di tali ritardi e/o incrementi di costi. Il DRC  provvede
ad aggiornare, se necessario, il cronoprogramma. 
  5. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota  del
Fondo di cui all'art. 9, comma 6, lettera b). 
  6. L'applicazione dell'eventuale decurtazione e' preceduta  da  una
comunicazione scritta da parte del DRC ai membri del  gruppo  tecnico
interessati, che possono presentare controdeduzioni. 
  7.  L'incentivo  spettante  al  collaudatore  o  all'incaricato  di
verifica di conformita' non e' oggetto della decurtazione di cui art.
61, comma  9,  del  decreto-legge  n.  112/2008  conv.  in  legge  n.
133/2008.