Art. 2 Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo 1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione regionale con l'apporto della propria specifica capacita' e competenza professionale. 2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre amministrazioni che svolgono le funzioni e attivita' di cui all'art. 3, conferite dalla regione nei casi stabiliti dall'art. 5. 3. In particolare, sono soggetti interessati al presente regolamento: a) il responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni e attivita' elencate all'art. 3; b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a), di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono incaricati dello svolgimento delle funzioni e attivita' necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilita' diretta o personale, forniscono opera di consulenza o svolgono materialmente, tecnicamente o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attivita' che caratterizzano la funzione stessa. 4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del codice, le attivita' affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento. 5. La costituzione del Fondo e' ammessa, nel caso di affidamenti derivanti da procedura di gara ed inseriti in atti di programmazione, compresi quelli di natura commissariale ed emergenziali, per le funzioni e attivita' finalizzate all'acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori, incluse le manutenzioni di particolare complessita'. Per manutenzioni di particolare complessita' si intendono gli appalti per i quali sia stata redatta la progettazione in conformita' di quanto disposto dall'art. 23 del codice. 6. Le risorse destinate all'attribuzione degli incentivi devono essere quantificate sulla base della tabelle di cui all'allegato A al presente regolamento ed evidenziate separatamente nel quadro economico dell'intervento. 7. Sono esclusi dall'attribuzione dell'incentivo gli affidamenti diretti, nonche' le somme urgenze il cui importo di affidamento e' inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del codice.