Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
                       soggettivo e oggettivo 
 
  1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio  che
concorre,  per  fini  istituzionali,  a  migliorare  l'efficienza   e
l'efficacia  dell'azione  regionale  con  l'apporto   della   propria
specifica capacita' e competenza professionale. 
  2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di  altre
amministrazioni che svolgono le funzioni e attivita' di cui  all'art.
3, conferite dalla regione nei casi stabiliti dall'art. 5. 
  3.  In  particolare,  sono   soggetti   interessati   al   presente
regolamento: 
    a)  il  responsabile  del  procedimento  e  gli  altri   soggetti
incaricati delle funzioni e attivita' elencate all'art. 3; 
    b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a), di  volta
in volta individuati nell'atto formale  con  cui  vengono  incaricati
dello  svolgimento  delle  funzioni  e  attivita'   necessarie.   Per
collaboratori  s'intendono   coloro   che,   tecnici,   giuridici   o
amministrativi, in rapporto alla singola  funzione  specifica,  anche
non  ricoprendo  ruoli  di  responsabilita'  diretta   o   personale,
forniscono opera di consulenza o svolgono materialmente, tecnicamente
o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti  ed  attivita'
che caratterizzano la funzione stessa. 
  4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del  codice,  le
attivita' affidate al personale di qualifica dirigenziale  non  danno
titolo alla corresponsione degli incentivi professionali  di  cui  al
presente regolamento. 
  5. La costituzione del Fondo e' ammessa, nel  caso  di  affidamenti
derivanti da procedura di gara ed inseriti in atti di programmazione,
compresi quelli di  natura  commissariale  ed  emergenziali,  per  le
funzioni e attivita'  finalizzate  all'acquisizione  di  forniture  e
servizi e alla realizzazione di lavori, incluse  le  manutenzioni  di
particolare   complessita'.   Per   manutenzioni    di    particolare
complessita' si intendono gli appalti per i quali sia  stata  redatta
la progettazione in conformita' di quanto disposto dall'art.  23  del
codice. 
  6. Le risorse destinate  all'attribuzione  degli  incentivi  devono
essere quantificate sulla base della tabelle di cui all'allegato A al
presente  regolamento  ed  evidenziate   separatamente   nel   quadro
economico dell'intervento. 
  7. Sono esclusi dall'attribuzione  dell'incentivo  gli  affidamenti
diretti, nonche' le somme urgenze il cui importo  di  affidamento  e'
inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma  2,  lettera  a)  del
codice.