Art. 4 Individuazione dei membri del gruppo tecnico 1. Per ciascun affidamento di lavori, e per gli affidamenti di forniture e servizi per i quali e' prevista la nomina del direttore dell'esecuzione, il dirigente responsabile del contratto, di seguito DRC, individua con decreto, da adottarsi prima dell'avvio delle relative funzioni/attivita' con esclusione dell'attivita' di programmazione per la quale le figure incentivabili sono individuate nel sistema informativo della programmazione, tra i dipendenti del proprio settore, i membri del gruppo tecnico incaricato dello svolgimento delle funzioni/attivita', necessarie alla realizzazione dei lavori o all'acquisizione delle forniture e dei servizi, nel rispetto dei seguenti criteri: a) possesso di specifiche competenze professionali richieste in relazione alle singole funzioni e attivita' da svolgere; b) progressiva graduazione dell'entita' degli incarichi, con finalita' di sviluppo di adeguate capacita' ed esperienze professionali in tutto il personale potenzialmente interessato; c) rotazione reale ed effettiva del personale coinvolto, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b), tenendo conto anche del numero e del valore delle funzioni/attivita' gia' svolte ed in corso. 2. Nel caso in cui il DRC non possa individuare all'interno della propria struttura una o piu' delle figure necessarie per la costituzione dei gruppi tecnici, individua altro dipendente regionale in possesso dei requisiti professionali tramite pubblicazione di avviso sulla rete intranet regionale. 3. Se il dipendente appartiene alla stessa Direzione del DRC l'individuazione viene effettuata previa intesa con il direttore, che si esprime sentito il dirigente della struttura di assegnazione. 4. Qualora sia necessario individuare la professionalita' tra il personale di una Direzione diversa da quella del DRC, il direttore della Direzione proponente acquisisce preventivamente l'assenso del direttore di riferimento del dipendente individuato. Il direttore di riferimento si esprime sentito il dirigente responsabile del settore nell'ambito del quale il dipendente interessato presta servizio. 5. Qualora il dipendente individuato appartenga ad una struttura diversa da quella del DRC, il dirigente responsabile del settore da cui lo stesso dipende funzionalmente, inserisce, tra gli obiettivi individuali del piano di lavoro del dipendente, uno o piu' obiettivi riferiti all'attivita' di cui al presente articolo. In sede di valutazione della prestazione individuale, il DRC trasmette al dirigente responsabile del settore da cui l'interessato dipende funzionalmente gli esiti della valutazione degli obiettivi di propria pertinenza. 6. Il DRC, per le attivita' di predisposizione e controllo della procedura di gara, e di esecuzione dei contratti pubblici, richiede al dirigente della struttura regionale competente in materia di attivita' contrattuale, ove coinvolta, di comunicare i nominativi del personale assegnato per lo svolgimento delle medesime attivita'. Il DRC individua i dipendenti suddetti nel provvedimento di cui al comma 1. 7. L'atto di individuazione di cui al comma 1, nonche' i successivi aggiornamenti e integrazioni, devono riportare espressamente le funzioni/attivita' attribuite ai singoli dipendenti individuati in coerenza con quanto previsto all'interno dei rispettivi piani di lavoro, nonche' il cronoprogramma relativo all'intero intervento, comprensivo delle fasi di progettazione. Ai fini della liquidazione dell'incentivo, per le funzioni e attivita' che lo prevedono il cronoprogramma deve contenere le fasi di cui all'art. 11. 8. La composizione del gruppo tecnico e il cronoprogramma possono essere aggiornati con decreto del DRC, anche in corso di esecuzione delle funzioni e attivita', con l'inserimento di nuovi membri o la sostituzione di membri gia' individuati con indicazione delle attivita' svolte. Per gli interventi che il direttore di competenza ha indicato come strategici per la Direzione, l'aggiornamento del cronoprogramma puo' avvenire soltanto previo nulla osta del direttore. 9. Il DRC, prima di procedere alla costituzione del gruppo tecnico o alla modifica della sua composizione, assicura una adeguata informazione di tutto il personale appartenente alla propria struttura. 10. Le modalita' per la costituzione del gruppo tecnico di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di gara gestite da Regione Toscana in qualita' di soggetto aggregatore attraverso le proprie strutture.