Art. 5 Funzioni svolte da dipendenti di altre amministrazioni a favore della Regione Toscana 1. Nel caso in cui non siano presenti e/o disponibili le professionalita' tecniche necessarie tra il personale in servizio, il DRC puo' individuare dipendenti di altre amministrazioni. A tal fine si procede alla stipula di una convenzione approvata con atto del DRC in cui si disciplinano le funzioni/attivita' e l'eventuale corrispettivo da corrispondere alle altre amministrazioni. 2. I compensi incentivanti connessi alle funzioni e attivita' di cui all'art. 3, svolte dal personale di altre amministrazioni a favore della regione sono calcolati nel rispetto del presente regolamento e sono trasferiti dalla regione all'amministrazione da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, ai fini della loro corresponsione.