Art. 5 
 
               Funzioni svolte da dipendenti di altre 
           amministrazioni a favore della Regione Toscana 
 
  1.  Nel  caso  in  cui  non  siano  presenti  e/o  disponibili   le
professionalita' tecniche necessarie tra il personale in servizio, il
DRC puo' individuare dipendenti di altre amministrazioni. A tal  fine
si procede alla stipula di una convenzione approvata con atto del DRC
in  cui  si  disciplinano   le   funzioni/attivita'   e   l'eventuale
corrispettivo da corrispondere alle altre amministrazioni. 
  2. I compensi incentivanti connessi alle funzioni  e  attivita'  di
cui all'art. 3, svolte  dal  personale  di  altre  amministrazioni  a
favore  della  regione  sono  calcolati  nel  rispetto  del  presente
regolamento e sono trasferiti dalla  regione  all'amministrazione  da
cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, ai fini  della
loro corresponsione.