Art. 6 Funzioni svolte da dipendenti della Regione Toscana a favore di altre amministrazioni 1. Fatte salve le procedure connesse alle gestioni commissariali, nel caso in cui un'altra amministrazione richieda di avvalersi di personale regionale si procede alla stipula di una convenzione approvata con atto del DRC in cui si disciplinano le funzioni e attivita' e l'eventuale corrispettivo da corrispondere alla Regione Toscana. 2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni svolte a favore di altre amministrazioni da parte del personale della regione, calcolati sulla base del regolamento di tali amministrazioni, sono da queste trasferiti alla regione ai fini della loro corresponsione. 3. Il compenso percepito rientra nei limiti di cui all'art. 7, comma 2.