Art. 6 
 
         Funzioni svolte da dipendenti della Regione Toscana 
                  a favore di altre amministrazioni 
 
  1. Fatte salve le procedure connesse alle  gestioni  commissariali,
nel caso in cui un'altra amministrazione  richieda  di  avvalersi  di
personale regionale  si  procede  alla  stipula  di  una  convenzione
approvata con atto del DRC in  cui  si  disciplinano  le  funzioni  e
attivita' e l'eventuale corrispettivo da corrispondere  alla  Regione
Toscana. 
  2. I compensi  incentivanti  connessi  alle  prestazioni  svolte  a
favore di altre amministrazioni da parte del personale della regione,
calcolati sulla base del regolamento di tali amministrazioni, sono da
queste trasferiti alla regione ai fini della loro corresponsione. 
  3. Il compenso percepito rientra nei  limiti  di  cui  all'art.  7,
comma 2.