Art. 7 Compatibilita' e limiti di impiego 1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture possono svolgere le funzioni/attivita' di cui all'art. 3, anche contemporaneamente, per piu' appalti. 2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 113, comma 3, del codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato non possono superare l'importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. 3. La determinazione dell'importo dell'incentivo e' effettuata dalla regione, ordinariamente, entro il termine massimo del 31 dicembre dell'annualita' in cui sono state svolte le funzioni/attivita' di cui all'art. 3. 4. Qualora la liquidazione inerente piu' annualita' avvenga in unica soluzione, o laddove non sia possibile procedere alla stessa per cause non imputabili all'amministrazione, la verifica sul rispetto del limite di cui all'art. 7, comma 2, e' effettuata con riferimento al trattamento economico complessivo relativo all'anno in cui le attivita' sono state svolte. 5. Gli incentivi per funzioni tecniche concorrono al raggiungimento del limite dei compensi di cui all'art. 34-bis, comma 9, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) nell'anno di svolgimento delle funzioni e attivita' di cui all'art. 3 per le quali gli stessi sono maturati.