Art. 7 
 
                 Compatibilita' e limiti di impiego 
 
  1. I soggetti individuati per la  realizzazione  di  lavori  o  per
l'acquisizione  di  servizi   o   forniture   possono   svolgere   le
funzioni/attivita' di cui all'art. 3, anche  contemporaneamente,  per
piu' appalti. 
  2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 113, comma 3, del codice,
gli incentivi complessivamente corrisposti  nel  corso  dell'anno  al
personale incaricato non possono superare l'importo del 50 per  cento
del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. 
  3. La  determinazione  dell'importo  dell'incentivo  e'  effettuata
dalla regione,  ordinariamente,  entro  il  termine  massimo  del  31
dicembre   dell'annualita'   in   cui   sono    state    svolte    le
funzioni/attivita' di cui all'art. 3. 
  4. Qualora la liquidazione  inerente  piu'  annualita'  avvenga  in
unica soluzione, o laddove non sia possibile  procedere  alla  stessa
per  cause  non  imputabili  all'amministrazione,  la  verifica   sul
rispetto del limite di cui all'art. 7, comma  2,  e'  effettuata  con
riferimento al trattamento economico complessivo relativo all'anno in
cui le attivita' sono state svolte. 
  5. Gli incentivi per funzioni tecniche concorrono al raggiungimento
del limite dei compensi di cui all'art. 34-bis, comma 9, della  legge
regionale  8  gennaio  2009,  n.  1  (Testo  unico  in   materia   di
organizzazione e ordinamento del personale) nell'anno di  svolgimento
delle funzioni e attivita' di cui all'art. 3 per le quali gli  stessi
sono maturati.