Art. 8 Formazione professionale e strumentazione 1. La regione: a) promuove l'aggiornamento del personale attraverso la partecipazione a specifici percorsi formativi, inclusi nell'ambito del piano delle attivita' formative, rivolti sia al rafforzamento delle competenze del personale di cui all'art. 2, sia allo sviluppo ed alla qualificazione professionale di tutto il personale anche con riguardo alle funzioni e attivita' di cui all'art. 3 e l'approvvigionamento di testi e pubblicazioni specialistiche; b) promuove, previa verifica della disponibilita' e validita' della dotazione in essere, l'aggiornamento del parco di attrezzature, mezzi e strumenti adeguati all'esecuzione delle funzioni e attivita' svolte. 2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le strutture competenti provvedono alla rilevazione dei fabbisogni: a) nell'ambito della rilevazione annuale per la definizione del piano di attivita' formative dei dipendenti; b) nell'ambito delle rispettive rilevazioni per le esigenze di aggiornamento delle dotazioni di attrezzature, mezzi e strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni e attivita' da svolgere; c) nell'ambito delle rispettive rilevazioni per l'approvvigionamento di testi e pubblicazioni specialistiche.