Art. 8 
 
                      Formazione professionale 
                          e strumentazione 
 
  1. La regione: 
    a)  promuove  l'aggiornamento   del   personale   attraverso   la
partecipazione a specifici percorsi  formativi,  inclusi  nell'ambito
del piano delle attivita' formative,  rivolti  sia  al  rafforzamento
delle competenze del personale di cui all'art. 2, sia  allo  sviluppo
ed alla qualificazione professionale di tutto il personale anche  con
riguardo  alle  funzioni  e   attivita'   di   cui   all'art.   3   e
l'approvvigionamento di testi e pubblicazioni specialistiche; 
    b) promuove, previa verifica  della  disponibilita'  e  validita'
della dotazione in essere, l'aggiornamento del parco di attrezzature,
mezzi e strumenti adeguati all'esecuzione delle funzioni e  attivita'
svolte. 
  2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le  strutture  competenti
provvedono alla rilevazione dei fabbisogni: 
    a) nell'ambito della rilevazione annuale per la  definizione  del
piano di attivita' formative dei dipendenti; 
    b) nell'ambito delle rispettive rilevazioni per  le  esigenze  di
aggiornamento delle dotazioni  di  attrezzature,  mezzi  e  strumenti
necessari per lo svolgimento delle funzioni e attivita' da svolgere; 
    c)    nell'ambito    delle     rispettive     rilevazioni     per
l'approvvigionamento di testi e pubblicazioni specialistiche.