Art. 9 
 
                       Fondo di incentivazione 
 
  1. Il Fondo di incentivazione di cui all'art. 113  del  codice,  di
seguito denominato Fondo, e' costituito dal complesso  delle  risorse
finanziarie finalizzate all'erogazione degli incentivi  per  funzioni
tecniche  ai  dipendenti  regionali  designati  nei  gruppi   tecnici
incaricati di svolgere le funzioni e attivita' di cui all'art. 3. 
  Nella  determinazione  a  contrarre,  o  in   atto   successivo   o
equivalente, dei singoli appalti di lavori, servizi o forniture  sono
determinati gli importi da destinare all'alimentazione del Fondo. 
  2. La contabilizzazione della costituzione  del  Fondo,  sia  della
quota destinata ad incentivare il personale sia della quota destinata
ad innovazione o attivazione di tirocini formativi e di orientamento,
avviene  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti   nei   principi
contabili (all. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011). 
  3. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati
allo  svolgimento  delle  prestazioni  professionali   previste   dal
presente regolamento, nel Fondo e' iscritta una somma  non  superiore
al 2 per cento dell'importo degli  appalti  posti  a  base  di  gara,
comprensiva dei costi della sicurezza non  soggetti  a  ribasso,  IVA
esclusa. L'importo a base di gara e' il valore  stimato  dell'appalto
determinato ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n.  50/2016
al netto delle modifiche di cui all'art. 106 del decreto  legislativo
n. 50/2016 e dell'eventuale rinnovo. 
  4.  Per  tutti  gli  affidamenti  svolti  da  Regione  Toscana  che
prevedono  la  stipula  di  accordi  quadro,   contratti   quadro   o
convenzioni ex art. 26  della  legge  n.  488/1999,  compresi  quelli
svolti in qualita' di soggetto aggregatore, la quota da iscrivere nel
Fondo, determinata ai sensi del comma 3, e' calcolata sull'importo di
adesione della giunta regionale o sugli importi riservati alla giunta
regionale. 
  La  quota  come  sopra  determinata   comprende   anche   le   fasi
incentivabili intercorrenti tra  la  programmazione  e  l'affidamento
degli accordi quadro, contratti quadro o convenzioni ex art. 26 della
legge n. 488/1999, svolte antecedentemente all'adesione. 
  5. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati accordi  quadro  di  cui
all'art. 54 senza riapertura del confronto competitivo o  convenzioni
ex art. 26 della  legge  n.  488/1999,  affidati  da  altri  soggetti
aggregatori, viene iscritta nel Fondo, per le  funzioni  e  attivita'
afferenti alle fasi di esecuzione e collaudo, una quota,  determinata
ai sensi del comma 3, calcolata sul valore di adesione allo strumento
di acquisto a  condizione  che,  per  l'affidamento  suddetto,  venga
nominato un direttore dell'esecuzione. Nel caso di accordo quadro  di
cui all'art. 54 con riapertura del confronto competitivo  si  applica
quanto previsto al comma 4. 
  6. Ai sensi dell'art. 113, commi 3 e 4  del  codice,  il  Fondo  e'
destinato: 
    a) per un ammontare pari all'80 per cento,  per  ciascuna  opera,
lavoro, servizio o fornitura, alla corresponsione  dell'incentivo  ai
soggetti di cui all'art. 2, secondo i criteri  di  cui  all'art.  10,
previo accantonamento delle somme necessarie per la  copertura  degli
oneri che gravano sulla regione, inclusa l'Irap; 
    b) per un ammontare pari  al  20  per  cento,  ad  esclusione  di
risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a
destinazione vincolata: 
      1. agli interventi di cui all'art. 8, comma 1; 
      2. all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali
a progetti di innovazione anche per il progressivo uso  di  metodi  e
strumenti   elettronici   specifici   di   modellazione   elettronica
informativa per l'edilizia e le infrastrutture; 
      3. all'implementazione delle banche dati per il controllo e  il
miglioramento  della  capacita'  di  spesa   e   di   efficientamento
informatico,  con  particolare   riferimento   alle   metodologie   e
strumentazioni elettroniche per i controlli; 
      4. per l'attivazione presso le  amministrazioni  aggiudicatrici
di tirocini formativi e di orientamento  di  cui  all'art.  18  della
legge 24 giugno 1997, n. 196. 
  7. La giunta regionale,  con  proprio  atto,  definisce  criteri  e
modalita' per l'utilizzo della quota di cui alla lettera b) del comma
6, con priorita' per le finalita' di cui all'art. 8, comma 1. 
  8.  Gli  incentivi   economici   sono   comprensivi   degli   oneri
previdenziali e assistenziali previsti dalla legge. 
  9. La percentuale dell'importo posto a base di gara da destinare al
Fondo  e'  rapportata  all'importo  dell'appalto,  sulla  base  delle
tabelle in allegato A al presente regolamento. 
  10. Negli appalti relativi a servizi  o  forniture  le  risorse  da
destinare al Fondo sono accantonate solo nel caso in cui e'  nominato
il direttore dell'esecuzione del contratto. 
  11. Nel caso di modifiche contrattuali  di  cui  all'art.  106  del
codice o di rinnovo, l'importo del Fondo previsto per ciascun lavoro,
servizio  o  fornitura  viene  ricalcolato  sulla  base  dell'importo
complessivo dell'appalto, determinato sommando l'importo dell'appalto
iniziale e quello della modifica. 
  12. Qualora la prestazione professionale incentivabile inerente  un
lavoro, un servizio o una  fornitura,  venga  affidata  in  parte  al
personale interno della regione, ai sensi del presente regolamento, e
in  parte  a  professionisti   esterni,   la   quota   dell'incentivo
corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti della  regione
o di altre amministrazioni incrementa la quota del Fondo  di  cui  al
comma 6, lettera b).