Art. 9 Fondo di incentivazione 1. Il Fondo di incentivazione di cui all'art. 113 del codice, di seguito denominato Fondo, e' costituito dal complesso delle risorse finanziarie finalizzate all'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche ai dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere le funzioni e attivita' di cui all'art. 3. Nella determinazione a contrarre, o in atto successivo o equivalente, dei singoli appalti di lavori, servizi o forniture sono determinati gli importi da destinare all'alimentazione del Fondo. 2. La contabilizzazione della costituzione del Fondo, sia della quota destinata ad incentivare il personale sia della quota destinata ad innovazione o attivazione di tirocini formativi e di orientamento, avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti nei principi contabili (all. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011). 3. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati allo svolgimento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel Fondo e' iscritta una somma non superiore al 2 per cento dell'importo degli appalti posti a base di gara, comprensiva dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. L'importo a base di gara e' il valore stimato dell'appalto determinato ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016 al netto delle modifiche di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016 e dell'eventuale rinnovo. 4. Per tutti gli affidamenti svolti da Regione Toscana che prevedono la stipula di accordi quadro, contratti quadro o convenzioni ex art. 26 della legge n. 488/1999, compresi quelli svolti in qualita' di soggetto aggregatore, la quota da iscrivere nel Fondo, determinata ai sensi del comma 3, e' calcolata sull'importo di adesione della giunta regionale o sugli importi riservati alla giunta regionale. La quota come sopra determinata comprende anche le fasi incentivabili intercorrenti tra la programmazione e l'affidamento degli accordi quadro, contratti quadro o convenzioni ex art. 26 della legge n. 488/1999, svolte antecedentemente all'adesione. 5. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati accordi quadro di cui all'art. 54 senza riapertura del confronto competitivo o convenzioni ex art. 26 della legge n. 488/1999, affidati da altri soggetti aggregatori, viene iscritta nel Fondo, per le funzioni e attivita' afferenti alle fasi di esecuzione e collaudo, una quota, determinata ai sensi del comma 3, calcolata sul valore di adesione allo strumento di acquisto a condizione che, per l'affidamento suddetto, venga nominato un direttore dell'esecuzione. Nel caso di accordo quadro di cui all'art. 54 con riapertura del confronto competitivo si applica quanto previsto al comma 4. 6. Ai sensi dell'art. 113, commi 3 e 4 del codice, il Fondo e' destinato: a) per un ammontare pari all'80 per cento, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, alla corresponsione dell'incentivo ai soggetti di cui all'art. 2, secondo i criteri di cui all'art. 10, previo accantonamento delle somme necessarie per la copertura degli oneri che gravano sulla regione, inclusa l'Irap; b) per un ammontare pari al 20 per cento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata: 1. agli interventi di cui all'art. 8, comma 1; 2. all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; 3. all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; 4. per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 7. La giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri e modalita' per l'utilizzo della quota di cui alla lettera b) del comma 6, con priorita' per le finalita' di cui all'art. 8, comma 1. 8. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge. 9. La percentuale dell'importo posto a base di gara da destinare al Fondo e' rapportata all'importo dell'appalto, sulla base delle tabelle in allegato A al presente regolamento. 10. Negli appalti relativi a servizi o forniture le risorse da destinare al Fondo sono accantonate solo nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione del contratto. 11. Nel caso di modifiche contrattuali di cui all'art. 106 del codice o di rinnovo, l'importo del Fondo previsto per ciascun lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base dell'importo complessivo dell'appalto, determinato sommando l'importo dell'appalto iniziale e quello della modifica. 12. Qualora la prestazione professionale incentivabile inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata in parte al personale interno della regione, ai sensi del presente regolamento, e in parte a professionisti esterni, la quota dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti della regione o di altre amministrazioni incrementa la quota del Fondo di cui al comma 6, lettera b).